Sentenza nº 633 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 1988

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione10 Giugno 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.633

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, 4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto, quinto e sesto comma, 12, sesto comma, 14, primo e quinto comma, 15, primo e secondo comma, e 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante e degli artt. 3, terzo e sesto comma, 6, primo, quinto e sesto comma, e 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, recante , promossi con n. 4 ricorsi delle Province di Bolzano e Trento notificati il 18 novembre 1982 e il 23 luglio 1984, depositati in cancelleria il 25 novembre 1982 e il 27 luglio 1984 ed iscritti ai nn. 47 e 48 del registro ricorsi 1982 e nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. -I giudizi, concernendo questioni identiche o strettamente connesse, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

  2. Come analiticamente esposto in narrativa, le Province di Trento e Bolzano sollevano questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni delle leggi 6 ottobre 1982, n. 752 (Norme per l'attuazione della politica mineraria) e 15 giugno 1984, n. 246 (recante integrazioni e modifiche alla prima), per violazione di numerose norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prima fra tutte l'art. 8, n. 14 il quale attribuisce alle ricorrenti competenza legislativa primaria in materia di miniere.

  3. -La legge 6 ottobre 1982, n. 752, come risulta ampiamente dai lavori preparatori, fu emanata allo scopo di dare una soluzione organica ed efficace al problema relativo alla ricerca e alla coltivazione delle materie prime minerarie, problema che aveva assunto, dopo la crisi energetica del 1973, aspetti di particolare rilevanza ed urgenza.

    Da un lato, infatti, si erano sperimentate le difficoltà provocate dalla insicurezza dei rifornimenti e dalla lievitazione dei costi delle materie prime, difficoltà comuni a tutti i paesi ad economia industriale, ma particolarmente gravi in Italia che dipende in massima parte dall'approvvigionamento estero; dall'altro si era constatato come negli anni 70 l'attività estrattiva avesse subito una continua flessione dovuta ai costi di produzione elevati ed antieconomici ed al mancato reperimento di nuove risorse coltivabili.

    Dal complesso di tale situazione sorse la necessità di impostare una vera , intesa come programmazione dell'attività estrattiva, che raccordasse in un unico quadro gli obiettivi (cioé disponibilità di risorse sufficienti a contribuire, soprattutto nei momenti di crisi internazionale, al raggiungimento della sicurezza del minimo indispensabile di approvvigionamenti) con gli strumenti predisposti per raggiungerli (attività di ricerca e incentivazioni).

    Da quanto esposto deriva, come primo e generale elemento di valutazione delle questioni oggetto dei presenti giudizi, che la legge n. 752 del 1982 nel suo complesso (così come la n. 246 del 1984, nella parte in cui apporta alla prima alcune lievi integrazioni e modifiche) deve ritenersi indubbiamente sorretta da un preminente interesse nazionale, il quale appare, innanzitutto, rispondere a quei requisiti di carattere generale che giustificano un intervento statale - anche di dettaglio - pur in una materia attribuita alla competenza esclusiva delle regioni o province ad autonomia speciale, e che sono stati chiaramente individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. da ult., sentt. nn. 177 e 217 del 1988). L'apprezzamento, operato dal legislatore statale, dell'interesse posto a base della legge impugnata appare, per le considerazioni sopra svolte, fondato e l'interesse stesso e sorretto da esigenze unitarie, non suscettibili di frazionamento territoriale e, comunque, é dettato anche da motivi di sufficiente imperatività ed urgenza.

    Occorre, a questo punto, passare a verificare, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, se le singole disposizioni di legge impugnate dalle ricorrenti, così come concretamente delineate, siano o meno strettamente correlate all'esigenza di soddisfare l'interesse invocato, costituiscano cioé strumenti necessari e non incongrui al raggiungimento dello scopo.

    4.1. -Dell'art. 3 della legge n. 752/82 le ricorrenti- che per quanto riguarda questa legge propongono ricorsi identici-impugnano la parte (commi dal quinto all'ottavo) relativa ai permessi di ricerca.

    Esse lamentano che la norma, incidendo sia sul conferimento di nuovi permessi di ricerca (che é sospeso fino alla conclusione dell'attività di...

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