Ordinanza nº 759 da Constitutional Court (Italy), 30 Giugno 1988

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione30 Giugno 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.759

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 6 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 15 ottobre successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981, recante: .

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 6 ottobre 1981, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri, impugnando il decreto del ministro del tesoro 30 luglio 1981 (modificazioni alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonchè delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità), in quanto invasivo della sfera di attribuzione della regione;

che il decreto impugnato, emesso in attuazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non e, ad avviso della regione ricorrente, ad essa applicabile in quanto il suddetto art. 40-denunciato di incostituzionalità dalla Regione Sardegna con il ricorso n. 17 del 1981 - corrisponde nella sostanza all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza n. 95 del 1981, per quanto concerne la Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto in relazione agli artt. 32 e 36 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

che, nell'ipotesi che si ritenga applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della citata legge n. 468 del 1978, e quindi il decreto ministeriale 30 luglio 1981, essa ricorrente ha interesse ad impugnare tale decreto perchè invasivo della sua competenza;

che il decreto fa obbligo alle aziende di credito, anche non tesorieri, che detengano disponibilità degli enti soggetti...

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