Ordinanza nº 759 da Constitutional Court (Italy), 30 Giugno 1988
Relatore | Aldo Corasaniti |
Data di Resoluzione | 30 Giugno 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.759
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 6 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 15 ottobre successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981, recante:
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 6 ottobre 1981, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri, impugnando il decreto del ministro del tesoro 30 luglio 1981 (modificazioni alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonchè delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità), in quanto invasivo della sfera di attribuzione della regione;
che il decreto impugnato, emesso in attuazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non e, ad avviso della regione ricorrente, ad essa applicabile in quanto il suddetto art. 40-denunciato di incostituzionalità dalla Regione Sardegna con il ricorso n. 17 del 1981 - corrisponde nella sostanza all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza n. 95 del 1981, per quanto concerne la Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto in relazione agli artt. 32 e 36 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;
che, nell'ipotesi che si ritenga applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della citata legge n. 468 del 1978, e quindi il decreto ministeriale 30 luglio 1981, essa ricorrente ha interesse ad impugnare tale decreto perchè invasivo della sua competenza;
che il decreto fa obbligo alle aziende di credito, anche non tesorieri, che detengano disponibilità degli enti soggetti...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA