Sentenza nº 764 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 1988
Relatore | Ugo Spagnoli |
Data di Resoluzione | 07 Luglio 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.764
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Virzi Tommasi Anna, iscritta al n. 937 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Considerato in diritto
-
-La Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia-ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.
Nel dettare la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del 1979 prevede che il lavoratore dipendente pubblico o privato che può far valere più periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi, sia del settore dell'impiego pubblico che di quello del lavoro privato, possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ottenere che tali periodi vengano ricongiunti, in via alternativa, o presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art. 1), o presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 2).
In entrambi i casi, le gestioni interessate trasferiscono...
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