Sentenza nº 925 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1988
Relatore | Giovanni Conso |
Data di Resoluzione | 28 Luglio 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.925
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Deiana Attilio, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Pretore di Sestri Ponente nel procedimento penale a carico di Camberini Franco, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Bonino Emma, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal Pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Vezzoli Giovanni, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dal Pretore di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Danieli Giànni Luca, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987.
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Considerato in diritto
-
- Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale in tutto o in parte coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
-
- Oggetto di censura e sempre l'art. 724 del codice penale, con particolare riguardo al suo primo comma (
), come l'ordinanza del Pretore di Roma sottolinea nel dispositivo e le altre lasciano evincere dalla motivazione, conformemente, del resto, all'addebito di volta in volta contestato nei procedimenti a quibus. In ciascuno di essi l'imputazione ha, infatti, per oggetto il reato di bestemmia, senza che venga mai considerata la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 724 (manifestazioni oltraggiose verso i defunti). -
- Numerosi sono, invece, i parametri costituzionali invocati, talora isolatamente, più spesso in varia combinazione: così il Pretore di La Spezia si richiama all'art. 7; il Pretore di Roma all'art. 25, secondo comma, e, in subordine, all'art. 3; i Pretori di Trento e Monfalcone agli...
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..."in quanto già religione di Stato" - così potendosi individuare la condotta sanzionata secondo le affermazioni contenute nella sentenza n. 925 del 1988 della Corte costituzionale - perchè nella norma predetta non è contenuto alcun riferimento alla religione cattolica, essendo questa oggetto......
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