Sentenza nº 1028 da Constitutional Court (Italy), 09 Novembre 1988

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione09 Novembre 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.1028

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO,

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Santoro Pietro e Savelli Teresa, iscritta al n. 78 del - registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12/1a serie speciale dell'anno 1988.

Visti l'atto di costituzione di Savelli Teresa nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Considerato in diritto

  1. – E’ impugnata davanti a questa Corte l'intera legge 27 luglio 1978, n. 392, recante , ritenuta lesiva; dell'art. 3 Cost., in quanto crea a favore del conduttore una situazione di privilegio e realizza una disparità di trattamento fra proprietari di appartamenti locati e conduttori; dell'art. 42 Cost., in quanto comprime il diritto di proprietà senza alcuna plausibile ragione ed oltre i limiti consentiti; dell'art. 47 Cost., in quanto, tutelando il possesso del l'abitazione da parte del conduttore, non incoraggia l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione; dell'art. 10 Cost., in quanto lede gli artt. 2, 7, 12, 13 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, gli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e gli artt. 48.2, 48.3c, 52, 53, 54.f e 59 del Trattato istitutivo delle Comunità europee.

    Specifica censura é altresì mossa, in riferimento agli stessi parametri, al combinato disposto degli artt. 59 e 60 del titolo II, capo I, della suindicata legge n. 392 del 1978, contenenti la per le locazioni abitative, i quali stabiliscono che il provvedimento che dispone il rilascio del l'immobile, in conseguenza dell'esercizio, da parte del locatore, del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell'immobile, non lo adibisce all'uso per il quale aveva agito, e correlativamente riconoscono al conduttore alternativamente il diritto al ripristinamento del rapporto o al risarcimento del danno.

  2. - Per quanto concerne...

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