Sentenza nº 12 da Constitutional Court (Italy), 22 Gennaio 1987

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione22 Gennaio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 12

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

Prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco P. CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Conversione con modificazioni del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 concernente provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), 1 legge 4 agosto 1971 n. 589 (Conversione con modificazioni del d.l. 5 luglio 1971 n. 429 concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 -n. 589; art. 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; art. 1, terzo comma, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1981 n. 163; artt. 23 e 25 legge 16 aprile 1973 n. 171, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Soc. Rado e Nardin ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1982 dal Pretore di Lecce nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pispico Giuseppe ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1983 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Casa di cura Villa S. Maria Center e l'I.N.P.S., iscritta al n. 1099 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e S.r.l. Centro Clinico Diagnostico G. B. Morgagni, Casa di cura, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;

5) ordinanza emessa il 2 ottobre 1985 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Russo Giuseppe ed altro, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/I ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Pispico Giuseppe, del Centro Clinico Diagnostico G. B. Morgagni nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sebastiano Italia per Pispico Giuseppe, l'avv. Carlo Alessandro Pace per il Centro Clinico Diagnostico G. B. Morgagni, l'avv. Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritento in fatto

  1. - A) Nel corso di un procedimento civile introdotto ad istanza di taluni titolari di ristoranti o trattorie in Venezia, al fine di ottenere l'accertamento giudiziale del loro diritto agli sgravi contributivi di cui agli ant. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183, 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 23 della legge 10 aprile 1973 n. 171, il Pretore di quella città ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo citata e dell'art. 25 della stessa legge n. 171/73, in relazione all'art. 18 della legge n. 1089/68, ravvisandone il contrasto con l'art. 81, comma quarto, Cost.,

    Il giudice a quo, premesso che il suddetto beneficio, già previsto dalla legge n. 1089/68 é stato esteso alle aziende industriali ed artigiane operanti nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia per effetto della censurata normativa, ha rilevato che, in via interpretativa, il concetto di azienda industriale risultante dalla normativa stessa é stato esteso fino a ricomprendervi anche i ristoranti perché queste aziende non sono strumentali a mere operazioni di esitazione di beni nello stesso stato in cui vengono acquistati dal titolare, ma provvedono alla somministrazione di servizi e di prodotti trasformati e manipolati fino a perdere gli originari caratteri, attraverso l'opera di personale qualificato e l'ausilio di apposite attrezzature meccaniche.

    Dalla estensione della categoria degli aventi diritto allo sgravio contributivo consegue un proporzionale e rilevante accrescimento degli oneri finanziari, di cui non pare essersi tenuto conto nello stabilire la copertura finanziaria delle leggi attributive del beneficio e nell'indicare i mezzi per farvi fronte (art.19 e 20 d.l. 30 agosto 1968 n. 918 convertito con modificazioni nella citata legge n. 1089/68; art. 25 1. n. 171/73): di qui il contrasto della normativa censurata con l'art. 81, comma quarto, Cost., almeno con riferimento ai destinatari del suddetto beneficio non espressamente indicati o, comunque, tradizionalmente non rientranti nella categoria delle aziende industriali, ma ricomprensivi in via di interpretazione estensiva.

    L'ordinanza, emessa il 5 febbraio 1980, regolarmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13 febbraio 1981 ed iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1980.

    1. Nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito l'I.N.P.S. ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    L'I.N.P.S., nella memoria depositata ha, in particolare, osservato che gli sgravi contributivi originariamente concessi alle aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno (art. 18 1. n. 1089/68) implicavano un onere gravante sulla Gestione per l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, alla quale affluivano i finanziamenti compensativi previsti dallo Stato (artt.19 e 20 1. n. 1089/68). La determinazione di tali finanziamenti si fondava su di un calcolo statistico previsionale elaborato alla stregua dei bilanci della gestione-disoccupazione, fra le cui voci attive figurava la contribuzione proveniente dalle aziende che, classificate dall'I.N.P.S. come industriali, provvedevano ai relativi versamenti, i quali, invece, non erano dovuti dalle imprese tradizionalmente considerate come commerciali a fini contributivi. Pertanto, la copertura finanziaria della legge attributiva del ripetuto beneficio era assicurata nei soli limiti in cui la categoria dei beneficiari coincideva con quella dei soggetti obbligati a contribuire alla gestione - disoccupazione, secondo l'inquadramento operato dall'Istituto stesso e considerato dal legislatore ai fini dei finanziamenti suddetti. Identiche considerazioni valgono anche riguardo alla legge n. 171/73 che ha esteso gli sgravi alle aziende industriali ed artigiane operanti in zone lagunari, essendosi in essa prevista la copertura finanziaria per oneri derivanti da interventi diversi da quelli della precedente previsione senza che vi sia stata alcuna modificazione dei criteri seguiti dal legislatore del 1968. In considerazione di tutto ciò, conclude la difesa dell'I.N.P.S., l'estensione, in via interpretativa, del novero dei soggetti beneficiari procura un'alterazione dell'equilibrio economico connesso al più ristretto ambito presupposto in quella data ed i maggiori oneri conseguenti non trovano la necessaria copertura finanziaria, producendosi, così, una situazione di antigiuridicità ulteriormente aggravata dal fatto che lo sgravio contributivo é stato successivamente esteso ope legis (art. 3 1. 5 agosto 1978 n. 502) alle aziende alberghiere, ancora una volta senza previsione di copertura finanziaria.

    L'Avvocatura dello Stato eccepisce, in limine, l'inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza: presupponendo l'argomentazione del giudice a quo l'esistenza di due diverse opzioni ermeneutiche, una delle quali soltanto (e cioé quella intesa ad estendere l'area di operatività soggettiva delle norme attributive del beneficio in questione) non conforme a Costituzione, avrebbe dovuto discenderne l'onere dello stesso giudice, in applicazione di un principio pacifico, di optare per l'interpretazione più ristretta ed, a suo avviso, legittima. In sostanza, nella specie, sarebbe stata rimessa all'esame di questa Corte una norma inesistente nell'ordinamento in quanto la sua enucleazione per via interpretativa appariva preclusa proprio dalla questione di costituzionalità relativamente ad essa sollevata.

    Subordinatamente, nel merito, deduce l'infondatezza della questione sotto un duplice profilo:

    1. perché l'obbligo di indicazione della copertura finanziaria si esaurisce con l'indicazione da parte del legislatore di mezzi corretti e non implica anche che questa comporti la garanzia certa della effettiva idoneità dei mezzi stessi alle necessità concrete imposte dalla spesa divisata: il che, del resto, appare particolarmente evidente in epoche di perdurante inflazione, nelle quali può sopravvenire facilmente un'insufficienza della copertura originariamente adeguata, per effetto della quale non si ha una egualmente sopravvenuta incostituzionalità della legge, ma semmai il presupposto di fatto per provvedere ad un suo rifinanziamento;

    2. perché le disposizioni sulla copertura finanziaria della legge n. 171/73 vanno rintracciate non tanto nell'ambito di questa, quanto nel quadro della normativa di cui all'art. 19 della legge n. 1089/68 come successivamente modificata ed integrata.

    Particolarmente rilevante in questo quadro é il disposto dell'art. 22 della legge 2 maggio...

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