Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 22 Gennaio 1987

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione22 Gennaio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 16

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco P. CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), così come modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954, n. 90 (Modificazioni alla legge 27 maggio 1949 n. 260, sulle ricorrenze festive), promosso con l'ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal Pretore di Sassari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Scala Giovannino ed altri e Strade Ferrate Sarde, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione delle Strade Ferrate Sarde nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Alcuni dipendenti di una società concessionaria del pubblico servizio di trasporto ferroviario, assumendo di avere prestato lavoro, per esigenze di turno, durante le domeniche ivi comprese e di avere usufruito del riposo nel giorno immediatamente successivo ai sei lavorativi, hanno adito il pretore di Sassari chiedendo che, riconosciute come festive dette prestazioni, condannasse l'azienda a retribuirle con le relative maggiorazioni.

    Il Pretore, ritenuto che tale pretesa non trovava fondamento né nella legge né nella contrattazione collettiva di settore e categoria, ha sollevato, ravvisandone in re ipsa la rilevanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 - come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90 -, in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede alcuna maggiorazione di compenso per il lavoro prestato dai turnisti durante le domeniche ricomprese nel turno loro assegnato.

    Ha premesso che non può dubitarsi della legittimità costituzionale delle norme (l. 22 febbraio 1934 n. 370) che consentono, per gli autoferrotramvieri, il riposo settimanale non domenicale, attese le primarie esigenze generali salvaguardate con questa deroga al principio della normale coincidenza del giorno di riposo con la domenica e tenuto conto del fatto che, secondo lo stesso art. 36 Cost., la domenica non é necessariamente il giorno dedicato al riposo.

    Ha, però, ritenuto che la mancanza della suddetta previsione discrimina gravemente quanti prestano lavoro domenicale - sia pure in un turno di sette giorni, con il settimo non lavorativo - rispetto a quanti godono, invece, abitualmente di riposo domenicale.

    La domenica, invero, non é assimilabile ad un comune giorno...

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