Sentenza nº 33 da Constitutional Court (Italy), 05 Febbraio 1987

RelatoreVirgilio Andrioli
Data di Resoluzione05 Febbraio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 33

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

prof. Giovanni CONSO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco P. CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Poletti Nella e l'INPS iscritta al n. 641 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1979;

Visto gli atti di costituzione di Poletti Nella e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Pasquale Vario per l'INPS e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, esponeva i precedenti della vicenda nella seguente guisa.

Con ricorso in data 23 aprile 1979 Poletti Nella espose testualmente al Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro: "Il 19 ottobre 1977 Poletti Nella presentava alla sede di Parma dell'INPS domanda di pensione di vecchiaia. L'INPS respingeva l'istanza deducendo la carenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari e, in particolare, deducendo versati n.137 contributi settimanali nella A.G.O. in luogo dei 780 di legge. Avverso il provvedimento ricorreva in 1a e 2a istanza il Patronato ACLI di Parma, in possesso di mandato di assistenza, chiedendo in particolare per la Poletti il riconoscimento del diritto a percepire la pensione supplementare di cui all'art. 5 l. 1338/1962. Entrambi i gravami venivano respinti. Il che rende necessario il ricorso al Giudice Ordinario. Non é dato di vedere perché l'art. 5 l.1338/1962 che assicura la pensione supplementare (proporzionata ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione comune quando tali contributi siano insufficienti per il diritto a pensione autonoma) in favore degli iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione comune predetta oppure che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero ecc. nulla dispone in favore del lavoratore meno fortunato il quale per sua sventura ha versato contribuzioni solo all'INPS insufficienti a far sorgere il diritto a pensione, sancendo la improduttività della stessa. In altre parole é come se il legislatore dicesse: %se tu, cittadino, hai versato marchette anche ad altro istituto diverso dall'INPS avrai, oltre quest'ultima pensione, la pensione complementare INPS. Se hai versato solo all'INPS, quindi non sei in grado di fruire di altre prestazioni, io mi incamero i contributi e chi s'é visto s'é visto. Evidente, dunque, la svista del legislatore e la illegittimità dell'art. 5 per contrasto con le norme degli artt. 3, 36 e 38 Cost.+". Tutto ciò premesso, l'attrice così concludeva: "Piaccia al sig. Pretore, previa le...

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