Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 05 Marzo 1987

RelatoreCorasaniti
Data di Resoluzione05 Marzo 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 71

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pizzuto Amalia e Schneider Rolf, iscritta al n. 864 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De La Fuente Carlos e Casini Maria, iscritta al n. 929 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa l'11 gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Lusitano Tommasa e Ayari Larbi, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Corasaniti.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del giudizio civile promosso da Carlos de La Fuente, cittadino cileno residente in Italia, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto con Maria Casini, cittadina italiana, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 (R.O. 929/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, Cost., dell'art. 18 delle disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile.

    Osserva il giudice a quo che, in base al suindicato art. 18 (secondo cui "I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio"), applicabile, secondo la prevalente opinione, al fine dell'individuazione della legge regolatrice del divorzio, le norme da applicare nella specie sono quelle del diritto cileno, in quanto non risulta che i coniugi abbiano mai avuto una nazionalità comune ed é certo che il marito era di nazionalità cilena anche all'epoca del matrimonio.

    Tuttavia, la legge cilena stabilisce che il matrimonio si scioglie solo per la morte naturale di uno dei coniugi e per la declaratoria della sua nullità.

    Pertanto, il De La Fuente e la Casini non possono, in applicazione della legge cilena, ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale - sicché il giudizio dovrebbe concludersi con una pronuncia di inammissibilità - mentre potrebbero ottenerlo in base alla legislazione italiana, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1ø dicembre 1970, n. 898.

    Né, d'altra parte, sussiste il limite all'efficacia della normativa straniera nel nostro ordinamento, di cui all'art. 31 delle preleggi, in quanto non può ritenersi contraria all'ordine pubblico internazionale (come definito da Cass. n. 2414 del 1980) la normativa straniera che non contempla la dissolubilità del vincolo coniugale: non solo perché nessuna dichiarazione universale o convenzione internazionale riconosce il divorzio come istituzione fondamentale, ma anche perché esso non incide sui diritti primari dell'uomo, come é dimostrato dal fatto che molte nazioni di civiltà affine lo hanno ignorato fino a tempi recenti o tuttora lo ignorano, senza che in ciò si ravvisi violazione di essenziali valori giuridici, costituenti patrimonio della comunità internazionale.

    Ciò premesso, il collegio rimettente rileva che l'art. 18 delle preleggi, attuando, in mancanza di una legge nazionale comune, un criterio di collegamento riferito alla posizione di uno solo dei soggetti del rapporto - il marito - si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., che sancisce l'eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, e con l'art. 29, secondo comma, Cost., che ribadisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

    Escluso - alla stregua di precedenti pronunzie della Corte costituzionale (sentt. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) - che l'esigenza di realizzare l'unità familiare possa prevalere sul principio di eguaglianza e che il rispetto delle regole del diritto internazionale privato possa giungere al punto di ledere la posizione del soggetto...

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