Ordinanza nº 119 da Constitutional Court (Italy), 09 Aprile 1987
Relatore | dott |
Data di Resoluzione | 09 Aprile 1987 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 119
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:
prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici:
prof. Virgilio ANDRIOLI,
prof. Giuseppe FERRARI,
dott. Francesco SAJA,
prof. Giovanni CONSO,
prof. Ettore GALLO,
dott. Aldo CORASANITI,
prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL'ANDRO,
prof. Gabriele PESCATORE,
avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con due ordinanze emesse il 27 marzo 1980 del Consiglio nazionale forense sui ricorsi proposti da Cavallazzo Massimo Pellegrino e Nicolella Luciano, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore dott. Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con n. 2 ordinanze emesse il 27 marzo 1980 (R.O. nn. 46 e 47/1981), il Consiglio nazionale forense, sull'impugnazione di delibere del Consiglio dell'Ordine forense di Benevento con le quali era stata disposta l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, senza tuttavia ammettere gli iscritti al patrocinio dinanzi alle preture, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 8 del r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede che "i laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia", ravvisando contrasto tra la norma suddetta e l'art. 33, comma quinto, Cost., che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
che È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato...
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