Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 1987

RelatoreGiuseppe Ferrari
Data di Resoluzione15 Aprile 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 127

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco P. CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 24 del disegno di legge approvato il 19 luglio 1979 dall'Assemblea regionale siciliana recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)", promosso con ricorso dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 27 luglio 1979, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avvocato Pietro Virga, per la Regione;

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 27 luglio 1979 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, in riferimento all'art. 65 Cost., e dell'art. 24, in riferimento all'art. 51 Cost., della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 1979, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)" (promulgata con il n. 212 in data 14 settembre 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

    Si assume in ricorso che il predetto art. 16, nella parte in cui prevede che i membri del - e i candidati al - Parlamento non possono ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci degli enti di cui alla legge medesima e delle società cui gli enti stessi partecipano direttamente o tramite società collegate, violerebbe l'art. 65 Cost., che pone una riserva di legge statale in ordine ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Né varrebbe obiettare che precedenti leggi regionali già prevedono la incompatibilità tra "l'ufficio di membro del Parlamento" e le cariche in questione, con la sola esclusione di quelle ricoperte nell'Ente acquedotti siciliani (EAS), giacché la legge in esame - afferma il Commissario dello Stato - avrebbe determinato una novazione della fonte normativa disciplinante le incompatibilità, consentendo dunque di "riproporre per tutti i predetti enti la questione di legittimità costituzionale".

    In contrasto con l'art. 51 Cost. si porrebbe poi l'art. 24 della stessa legge laddove prevede che gli amministratori, i componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti degli enti pubblici, dipendenti dalla Regione, dall'articolo stesso menzionati (ESPI, EMS, AZASI, IRCAC, CRIAS, AST, ESA, IRVV ed EAS) non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni comunali e provinciali.

    La Corte costituzionale - continua il ricorso - con sentenza n. 108 del 1969 ha infatti chiarito che l'esercizio della potestà legislativa primaria attribuita...

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