Sentenza nº 132 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 1987

RelatoreGiuseppe Ferrari
Data di Resoluzione15 Aprile 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 132

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

dottor Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212 ("Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)"), promosso con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Di Graziano Cono e Pezzino Giovanni, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Di Graziano Cono;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto in fatto

Nel giudizio promosso da Cono Di Graziano avverso la convalida dell'elezione di Giovanni Pezzino a consigliere comunale di Catania in seguito alle votazioni svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 1980, per non essere il medesimo cessato dalle funzioni di componente del consiglio di amministrazione dello ESA (ente di sviluppo agricolo) almeno novanta giorni prima dal compimento del quinquennio dalle precedenti elezioni comunali del 15 e 16 giugno 1975, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1980 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, "per la parte in cui limita ai comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale dei soggetti nella stessa norma indicati". Osserva il giudice a quo che la norma denunciata, laddove prevede che gli amministratori, i componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti degli enti pubblici, dipendenti dalla regione...

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