Sentenza nº 183 da Constitutional Court (Italy), 22 Maggio 1987

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione22 Maggio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 183

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma secondo, del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati", promosso con ricorso della regione Lombardia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 9 ottobre successivo ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avvocato Valerio Onida per la regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre e depositato il 9 novembre 1982 (Reg. ric. n. 46/1982), la regione Lombardia ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma secondo, del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa all'eliminazione degli oli usati", in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed agli artt. 1, comma secondo, 3, primo e secondo comma, e 4 della legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42.

    Il d.P.R. n. 691/1982 dispone che alla attivit‡ di raccolta, di cessione per la rigenerazione o riutilizzazione, e di eliminazione degli oli usati provvede, per tutto il territorio nazionale, un Consorzio obbligatorio fra tutte le imprese che producono oli base rigenerati e tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Tale consorzio ha personalit‡ giuridica e costituisce una sorta di ente strumentale dello Stato, dal momento che la sua costituzione (artt. 4 e 5), la disciplina degli aspetti salienti della sua attivit‡ (artt. 6, 7 e 8) e la vigilanza su di esso (art. 9), sono affidate allo Stato (Ministero della industria, di concerto con altri Ministeri).

  2. - Siffatta disciplina, ad avviso della ricorrente, È invasiva delle competenze attribuite alle Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, da ritenersi implicita nelle materie, elencate dall'art. 117 Cost., dell'assistenza sanitaria, dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale.

    Infatti, il suindicato art. 101 precisa che sono trasferite alle Regioni le funzioni "in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico..." (comma primo), ed in particolare quelle concernenti "la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili" (comma secondo, lett. a), "la programmazione di interventi per la prevenzione e il controllo dell'igiene del suolo" (comma secondo, lett. b), "la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico da impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte", con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari (comma secondo, lett. c).

    PoichÈ l'eliminazione degli oli usati riguarda appunto lo "smaltimento dei rifiuti liquidi" e attiene alla prevenzione ed al controllo dell'"igiene del suolo" e dell'"inquinamento atmosferico ed idrico", mentre, per converso, non ricade nell'ambito delle competenze riservate allo Stato ex art. 102 del d.P.R. n. 616 del 1977, ne deriva che il d.P.R. n. 691/1982 ha illegittimamente avocato allo Stato competenze regionali.

    Si È invero creato, secondo la ricorrente, un sistema normativo completo, che si sovrappone alla competenza legislativa regionale in materia, ed un sistema amministrativo relativo all'attivit‡ di raccolta, trattamento e smaltimento degli oli usati, lesivo delle competenze amministrative regionali, in quanto incentrato esclusivamente sui poteri delle amministrazioni centrali e sul consorzio obbligatorio, che rappresenta una sorta di ente strumentale dello Stato.

    D'altra parte, tale sistema - non imposto nÈ suggerito dalla direttiva - costituisce l'unico ed esclusivo strumento ammesso, per l'intero territorio nazionale, per la raccolta, rigenerazione, riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati, sicchÈ priva di pratica operativit‡ appare la disposizione contenuta nell'art. 11, comma secondo, del d.P.R. n. 691/1982, secondo cui "si osservano le norme stabilite dalle Regioni o dagli enti locali sulla materia, in quanto compatibili con le norme del presente decreto".

  3. - Ad avviso della ricorrente le disposizioni impugnate sono altresÏ lesive degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, in base al quale, nelle materie definite dal suddetto d.P.R., sono trasferite alle Regioni anche le funzioni amministrative relative all'attuazione delle direttive C.E.E. fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di princÏpio.

    Invero, il d.P.R. n. 691/1982 non solo non indica espressamente norme di princÏpio, ma detta una esaustiva disciplina di dettaglio e crea un sistema...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
3 temas prácticos
  • Sentenza nº 157 da Trentino Alto Adige, Trento, 24 Aprile 2003
    • Italia
    • 24 April 2003
    ...va rammentato come già per le Regioni ordinarie, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 616 del 1977, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 183 del 1987, abbia affermato che "non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui c......
  • Sentenza nº 162 da Trentino Alto Adige, Trento, 26 Aprile 2003
    • Italia
    • 26 April 2003
    ...va rammentato come già per le Regioni ordinarie, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 616 del 1977, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 183 del 1987, abbia affermato che "non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui c......
  • Sentenza nº 79 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996
    • Italia
    • 31 December 1996
    ...infondata. Le Regioni hanno una competenza costituzionalmente garantita, già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 183 del 1987), nella materia della protezione ambientale, che comprende lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In questo ambito la potestà legislativ......
3 sentencias
  • Sentenza nº 157 da Trentino Alto Adige, Trento, 24 Aprile 2003
    • Italia
    • 24 April 2003
    ...va rammentato come già per le Regioni ordinarie, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 616 del 1977, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 183 del 1987, abbia affermato che "non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui c......
  • Sentenza nº 162 da Trentino Alto Adige, Trento, 26 Aprile 2003
    • Italia
    • 26 April 2003
    ...va rammentato come già per le Regioni ordinarie, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 616 del 1977, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 183 del 1987, abbia affermato che "non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui c......
  • Sentenza nº 79 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996
    • Italia
    • 31 December 1996
    ...infondata. Le Regioni hanno una competenza costituzionalmente garantita, già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 183 del 1987), nella materia della protezione ambientale, che comprende lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In questo ambito la potestà legislativ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT