Sentenza nº 202 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 1987

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione28 Maggio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 202

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), promosso con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Tribunale di Lucca sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1a serie speciale dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 (R.O. n. 266/1986), il Tribunale di Lucca, sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, laureato in giurisprudenza, al fine di essere ammesso ad esercitare il patrocinio legale dinanzi alle preture ai sensi dell'art. 6, lett. a) della legge 7 luglio 1901, n. 283, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, che - per effetto del richiamo operato dalla lett. b) dello stesso articolo - consente il patrocinio legale dinanzi alle preture, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed agli studenti della facoltà di giurisprudenza che abbiano sostenuto gli esami di diritto civile, penale e commerciale, e di procedura civile e penale, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sent. n. 127 del 1985, ha dichiarato illegittimo il solo art. 6, lett. b), della suindicata legge, concernente i cosiddetti patrocinatori legali non giurisperiti, senza prendere in esame i cosiddetti patrocinatori giurisperiti di cui all'art. 6, lett. a), osserva il giudice a quo che quest'ultima disposizione appare in contrasto con vari precetti costituzionali.

In primo luogo, con l'art. 3, comma primo, Cost., in quanto l'esercizio della professione davanti al pretore non può essere disciplinato da norme tra loro contrastanti, con l'effetto di porre sullo stesso piano professionisti con titolo di studio diverso (studenti in legge e laureati). Tanto più che, ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578...

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