Sentenza nº 227 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreFrancesco Saja
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 227

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

A CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ANTONIO LA PERGOLA,

Presidente

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

Prof. ANTONIO BALDASSARRE

Prof. VINCENZO CAIANIELLO,

Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fiorese Gianfranco contro la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Fiorese Gianfranco e della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi gli avvocati Gianni Lanzinger e Paolo Barile per Fiorese Gianfranco e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Gianfranco Fiorese, residente a Bolzano, avendo chiesto all'Amministrazione provinciale un contributo per la costruzione di un'abitazione popolare di categoria E 3) ed avendo ricevuto una comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comitato per l'edilizia residenziale, stante la mancanza del certificato di appartenenza al gruppo linguistico di cui all'art. 3 l. provinciale 20 agosto 1972 n. 15, presentava ricorso al Consiglio di Stato. Egli lamentava anzitutto una violazione di legge, affermando che lo stesso giudice amministrativo, con decisione della Sez. IV n. 439 del 1984, aveva escluso la necessità della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico in sede di censimento generale della popolazione; affermava poi l'illegittimità del provvedimento, per vizi attinenti specificamente alla disciplina provinciale dell'edilizia economica e popolare.

    La IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo 1986 (reg. ord. n. 748 del 1986) sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. prov. n. 15 del 1972, come modificato dalle successive leggi provinciali 25 novembre 1978 n. 52, 12 giugno 1979 n. 5 e 21 novembre 1983 n. 45, nella parte in cui, per i benefici in materia di edilizia...

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