Sentenza nº 304 da Constitutional Court (Italy), 30 Settembre 1987

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione30 Settembre 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 304

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI,

Presidente

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. ANTONIO BALDASSARRE

Prof. VINCENZO CAIANIELLO,

Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Trento (n. 2 ricorsi), delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Toscana notificati rispettivamente l'11, 12 gennaio, 20 e 19 novembre 1985, depositati in Cancelleria il 16, 18 gennaio, 27 e 29 novembre 1985 ed iscritti ai nn. 4, 5, 48, 49 e 50 del Registro 1985 per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 8 novembre 1984, 12, 21 e 26 settembre 1985 in materia di applicazione dei Regolamenti CEE nn. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 e 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985;

visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio e Valerio Onida per la Provincia di Trento, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, l'avv. Giovanni C. Sciacca per la Regione Lombardia, l'avv. Antonio Ragazzini per la Regione Toscana e l'avv. dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato l'11 gennaio 1985, la Provincia autonoma di Trento ha proposto regolamento di competenza nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste dell'8 novembre 1984 (pubblicato nella G.U. n. 313 del 14 novembre) concernente "Criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. a), del regolamento CEE n. 857/84": decreto mirante - come specificato nelle premesse a "conseguire la ristrutturazione della produzione lattiera nazionale mediante la concessione di un premio di riconversione per l'abbattimento di capi femminili bovini di talune razze da latte, nonché un premio supplementare per la sostituzione dei capi eliminati con vacche di razze da carne o con capi femminili di altre specie animali"; e contenente, perciò, un'analitica disciplina circa "le condizioni e modalità per la concessione" di tali premi.

    La ricorrente, dopo aver richiamato le norme dello Statuto speciale di autonomia in materia di agricoltura e zootecnia (artt. 8 n. 21 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972), le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 279 del 1974) e la legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), premette di non poter escludere che, nelle intenzioni dell'Autorità statale, il decreto impugnato possa non riguardare la Provincia di Trento, non contenendo l'atto alcuna precisa disposizione sul punto, che comprenda o escluda espressamente le Province autonome dall'ambito di operatività del decreto, e riferendosi anzi esclusivamente ad organi "regionali". Nell'ipotesi, tuttavia, ugualmente da non scartare, che il decreto sia invece diretto anche nei suoi confronti, la Provincia ne chiede l'annullamento, ritenendolo gravemente lesivo delle proprie attribuzioni, per le seguenti considerazioni.

    Non vi possono essere dubbi, ad avviso della ricorrente, che l'atto impugnato ricada nella materia riservata alla competenza primaria della Provincia dalle sopra citate disposizioni dello Statuto speciale; né rileva che il decreto sia stato emanato in applicazione di un regolamento CEE, giacché questa spetta alle Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 616 del 1977. In particolare, poi, l'art. 8 del citato d.P.R. n. 279/74 esclude che rientri nella competenza statale l'applicazione del regolamento in esame, in quanto detta norma, alla lett. b), riserva allo Stato i soli regolamenti "concernenti la politica dei prezzi e dei mercati", mentre nel caso di specie trattasi di interventi sulla produzione.

    Non potrebbe neanche valere ad escludere l'incostituzionalità del decreto il ritenere che trattisi di atto di indirizzo e coordinamento. A parte, infatti, il suo contenuto analitico e dettagliato, che dovrebbe portare ad escludere la detta qualificazione, la ricorrente rileva, in primo luogo, che l'atto non trova fondamento in alcuna disposizione legislativa che, nella materia de qua, attribuisca al Governo il potere di indirizzo nei confronti della Provincia, con conseguente violazione del principio di legalità (sentenza n. 150 del 1982); in secondo luogo, esso é stato emanato dal Ministro e non dal Consiglio dei ministri, come invece richiede l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382; infine, anche se il decreto volesse considerarsi atto di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, esso sarebbe comunque in contrasto con i principi dettati in materia dalla Corte con la sentenza n. 340 del 1983, ove sono stati ben circoscritti i limiti di tale potere nei confronti delle Province autonome: non sussisterebbe, in particolare, nel caso di specie, il requisito della "insuscettibilità di frazionamento o localizzazione territoriale" dell'interesse, che solo legittima l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento nei confronti di dette Province.

    Va anche considerato, prosegue la ricorrente, che il decreto ministeriale impugnato, stabilendo una disciplina estremamente analitica, non lascia alcun margine di discrezionalità alla Provincia in ordine alla sua applicazione e all'eventuale coordinamento con gli obiettivi programmatici già stabiliti dalla Provincia stessa in materia con la citata legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17: in particolare, l'erogazione indiscriminata dei premi prevista nel decreto provocherebbe gravi ripercussioni per il settore agricolo e zootecnico provinciale e creerebbe disorientamento negli operatori agricoli. Al riguardo, la ricorrente osserva che l'erogazione indiscriminata di cospicui premi per l'eliminazione concerne anche bestiame acquistato o mantenuto - proprio in virtù della citata l.p. n. 17/1981 - grazie a finanziamenti dell'Amministrazione provinciale, vanificando anche gli esborsi finanziari da questa sostenuti per ottenere bestiame sempre più selezionato; ed inoltre, che essa comprometterebbe l'utilizzazione agricola di alcune aree del territorio provinciale, che é spesso l'unica possibile trattandosi di zone di montagna.

    D'altra parte, poiché il Regolamento CEE n. 857/84 prevede la possibilità della istituzione dell'indennità in questione, tale discrezionalità non potrebbe essere radicalmente eliminata mediante una disciplina amministrativa statale, oltretutto incompatibile con la valutazione degli interessi pubblici già effettuata in materia dalla Provincia; in ogni caso non potrebbe essere a questa sottratto qualsiasi potere discrezionale circa i criteri di applicazione del Regolamento CEE in questione, specie per quanto concerne l'individuazione delle zone e dei tipi di imprese cui concedere l'indennità e la determinazione dell'entità, dei tempi e dei modi dell'erogazione stessa.

  2. - Con ricorso notificato il 12 gennaio 1985, anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto regolamento di competenza nei confronti dello Stato in ordine al medesimo d.m. 8 novembre 1984.

    Dopo aver riassunto il contenuto del decreto, la ricorrente osserva che esso rientra nella materia dell'agricoltura, così come definita dall'art. 4 n. 2 dello Statuto speciale della Regione (l.c. 31 gennaio 1963, n. 1) e dall'art. 66, primo e secondo comma, lett. e), del d.P.R. 616/77. In detta materia la Regione Friuli ha competenza primaria ed esclusiva; tutte le pertinenti funzioni amministrative le furono trasferite con l'art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116. Spetta, quindi, alla Regione operare le scelte e stabilire le condizioni per la concessione dell'indennità in questione. Ciò anche se nel decreto potesse ravvisarsi qualche attinenza alla materia del commercio, rientrando anche quest'ultima nella competenza primaria ed esclusiva della Regione (artt. 4 n. 6 dello Statuto e 8 D.P.R. n. 1116/85) Infine, l'atto impugnato violerebbe anche l'art. 4 n. 1 dello Statuto, incidendo sull'ordinamento degli uffici regionali, creando competenze, attribuzioni e obblighi di organi regionali.

  3. - Si é costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, con atti di intervento in gran parte identici, il rigetto dei ricorsi.

    L'Avvocatura premette che la norma comunitaria cui fa riferimento il decreto impugnato (art. 4, primo comma, lett. a), del Regolamento CEE n. 857/84) rientra nell'ambito degli interventi diretti a risolvere il grave problema delle eccedenze del latte e dei prodotti lattiero-caseari, agevolando l'abbandono definitivo della produzione lattiera. Questa finalità della norma non muta per il fatto che l'intervento é previsto come facoltativo e non obbligatorio. D'altro canto il regolamento citato dà facoltà agli Stati Membri di attuare l'intervento "a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta" e lo Stato italiano, con l'art. 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ha già mostrato di voler esercitare tale facoltà a livello nazionale. Trattandosi, pertanto, di programma nazionale, finalizzato a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal Regolamento comunitario e finanziato totalmente con spese a carico dello Stato (v. art. 17 citato), non v'é dubbio, ad avviso dell'Avvocatura, che la competenza a provvedere spetti allo Stato stesso.

    Trattandosi, poi, di applicazione di un Regolamento CEE, l'Avvocatura rileva che, per quanto riguarda la Provincia di Trento, la competenza statale é prevista dall'art. 8, lett. b), del d.P.R. n...

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