Sentenza nº 560 da Constitutional Court (Italy), 18 Dicembre 1987

RelatoreFrancesco Paolo Casavola
Data di Resoluzione18 Dicembre 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 560

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

dott. Francesco SAJA;

Giudici:

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilit‡ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilit‡ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1986 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Grasso Gianfranco e la S.p.A. MAA Assicurazioni, iscritta al n. 763 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

  1. - Grasso Gianfranco, vittima di un sinistro da circolazione stradale, cagionato da veicolo non identificato (a seguito del quale aveva subito l'amputazione di una gamba), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la S.p.A. MAA Assicurazioni, quale impresa designata a liquidare i sinistri di cui all'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilit‡ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti").

    Il giudice adito ha sollevato, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge citata (come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39) nella parte in cui limita l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, relativo a danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto, ad una somma massima di lire 15 milioni per persona ed a lire 25 milioni per sinistro.

    Il giudice a quo d‡ atto dell'ontologica diversit‡ tra l'ipotesi in cui il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto ed i casi nei quali il danno sia stato cagionato da veicolo non coperto da assicurazione o la cui assicurazione versi in stato d'insolvenza, prospettiva gi‡ oggetto di esame da parte di questa Corte che, con sentenza del 10 dicembre 1981, n. 202, aveva a riguardo...

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