Sentenza nº 34 da Constitutional Court (Italy), 03 Febbraio 1986

Relatoredott
Data di Resoluzione03 Febbraio 1986
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 34

ANNO 1986

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, legge 20 luglio 1952 n. 1126 (Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Burgassi Silvano ed il Ministero del Commercio con l'estero nonché il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1978.

Visto l'atto di costituzione di Burgassi Olinto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore dott. Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con decreto del 17 maggio 1974 il Ministero per il Commercio con l'estero assumeva che l'impresa di Burgassi Silvano aveva importato con ritardo, rispetto ai termini prestabiliti dal Ministero stesso, un quantitativo di merci dall'estero e per l'effetto disponeva la riscossione della cauzione prestata dal Burgassi mediante fideiussione bancaria.

    Analogo decreto veniva emesso dal Ministero il 21 maggio successivo, sempre per ritardo nell'importazione.

    Con citazione del 10 settembre 1975 il predetto conveniva davanti al Tribunale di Firenze il nominato Ministero e quello del Tesoro per sentirli condannare alla restituzione delle somme percepite, previa disapplicazione dei due citati decreti, in quanto emessi sulla base di disposizioni di legge (artt. 1, 3, 4 e 5 l. 20 luglio 1952 n. 1126) da ritenere costituzionalmente illegittime.

    Il Tribunale adito con ordinanza del 17 marzo 1977 (reg. ord. n. 2 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 1, commi primo e terzo, l. n. 1126 del 1952. Questo articolo disponeva: "i pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore" (primo comma), e poi: "La misura della cauzione é stabilita con decreto del Ministro per il Commercio con l'estero" (terzo comma). Il quarto comma stabiliva che la cauzione poteva essere sostituita da fideiussione bancaria.

    Il collegio rimettente precisava trattarsi non già delle norme che stabilivano i termini entro i quali l'importazione doveva avvenire, sotto comminatoria di perdita della cauzione: su queste norme, infatti, non sorgeva alcun dubbio di costituzionalità. Si trattava soltanto del potere di imporre la cauzione stessa, attribuito al Ministro dall'impugnato art. 1, commi primo e terzo, l. n. 1126 del 1952. Infatti il versamento di una somma di denaro ovvero l'ottenimento di una fideiussione bancaria, in ogni caso onerosi per l'importatore anche nell'eventualità di successiva restituzione, dovevano ritenersi come "prestazioni patrimoniali" imposte, ai sensi dell'art. 23 Cost. Ed era evidente, secondo il Tribunale, come non fosse rispettata la riserva di legge prevista da quest'ultimo articolo, poiché l'autorità amministrativa disponeva di una discrezionalità illimitata nello stabilire la misura della somma da prestare.

  2. - Interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale escludeva che la cauzione in questione...

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