Ordinanza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 1986
Relatore | Aldo Corasaniti |
Data di Resoluzione | 26 Marzo 1986 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 71
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO
Prof. GABRIELE PESCATORE
Avv. UGO SPAGNOLI
Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, recante "Norma integrativa in materia di forestazione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 giugno 1982, depositato in cancelleria il 15 giugno 1982 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4 giugno 1982 e depositato il 15 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, per violazione dell'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con riferimento agli obblighi internazionali della Repubblica, e dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto in materia di patrimonio indisponibile della Regione), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata, a seguito di rinvio da parte del Governo, il 18 maggio 1982, recante "Norma integrativa in materia di forestazione";
che a sostegno ha dedotto che la legge impugnata estende l'ambito di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio regionale "e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti, compresi quelli di cui all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958" (e cioÈ i beni appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali), in tal modo eccedendo i limiti della potest‡ legislativa regionale di cui all'art. 4 dello Statuto, poichÈ i suddetti beni sono esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1, comma secondo, d.P.R. n...
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