Ordinanza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 1986

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione26 Marzo 1986
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 71

ANNO 1986

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, recante "Norma integrativa in materia di forestazione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 giugno 1982, depositato in cancelleria il 15 giugno 1982 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4 giugno 1982 e depositato il 15 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, per violazione dell'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con riferimento agli obblighi internazionali della Repubblica, e dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto in materia di patrimonio indisponibile della Regione), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata, a seguito di rinvio da parte del Governo, il 18 maggio 1982, recante "Norma integrativa in materia di forestazione";

che a sostegno ha dedotto che la legge impugnata estende l'ambito di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio regionale "e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti, compresi quelli di cui all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958" (e cioÈ i beni appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali), in tal modo eccedendo i limiti della potest‡ legislativa regionale di cui all'art. 4 dello Statuto, poichÈ i suddetti beni sono esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1, comma secondo, d.P.R. n...

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