Sentenza nº 137 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 1986

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione18 Giugno 1986
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 137

ANNO 1986

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604 in relazione agli artt. 9 e 12 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e art. 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in relazione all'art. 11 legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pesso Elsa ed altre e S.p.A. SAIPO, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1980 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra D'Alessio Amalia e R.A.I., iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dalla Corte di Cassazione nel procedimento civile vertente tra Federici Anna e S.p.A. SIP, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981;

4) ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dalla Corte di Cassazione nel procedimento civile vertente tra Vino Maria e Istituto Nazionale Credito Lavoro Italiano all'Estero, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di D'Alessio Amalia, della SIP e di Vino Maria;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Francesco Caravita di Toritto per D'Alessio Amalia, Maurizio Marazza per la SIP e Luciano Ventura per Vino Maria.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di distinti procedimenti promossi da talune lavoratrici, addette ad imprese con più di trentacinque dipendenti, per impugnare i licenziamenti loro intimati all'atto del compimento del cinquantacinquesimo anno di età e della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, la Corte di Cassazione (con due ordinanze del 25 novembre 1980 e del 3 febbraio 1983, R.O. nn. 551/81 e 644/83) ed i Pretori di Torino (con ordinanza del 9 maggio 1980, R.O. n. 509/80) e di Roma (con ordinanza del 15 novembre 1980, R.O. n. 915/80) hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme (art. 11 della legge n. 604/66 in relazione - a seconda delle ordinanze - agli artt. 9 e 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218, 15 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e 16 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450) che, nei confronti della donna lavoratrice, assicurano l'applicabilità delle disposizioni limitative dei licenziamenti individuali, dettate dalla stessa legge n. 604/66, solo fino al compimento dell'età suddetta e non fino al sessantesimo anno, come per l'uomo.

  2. - Tutti i giudici remittenti hanno ritenuto la rilevanza della questione in quanto, essendo stati gli impugnati licenziamenti intimati soltanto in forza dell'intervenuta cessazione del regime di stabilità, del quale le lavoratrici avevano goduto fino al compimento dell'età pensionabile, la legittimità di essi, siccome non fondata su di una giusta causa o di un giustificato motivo, verrebbe meno qualora fosse caducata la censurata normativa, che consente siffatta cessazione con anticipo rispetto a quanto stabilito per i lavoratori di sesso maschile.

  3. - In punto di non manifesta infondatezza, la Corte di Cassazione, con la prima delle sopra menzionate ordinanze (R. O. n. 551/81), premesso che nella fattispecie l'età pensionabile della lavoratrice (addetta al pubblico servizio di telefonia) risulta fissata in cinquantacinque anni dall'art. 16 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450, ha ritenuto che tale norma, in correlazione con quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 604/66 circa le condizioni soggettive in presenza delle quali é assicurata ai lavoratori la tutela limitativa dei licenziamenti, violi gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, Cost..

    Risultando, cioé prevista per le donne un'età pensionabile inferiore rispetto a quella stabilita per gli uomini (in sessanta anni dalla stessa norma sopra citata) e conseguendone, per effetto di quanto disposto dal citato art. 11 della legge n. 604/66, una minore durata del regime limitativo del potere di recesso del datore di lavoro nei confronti delle prime, si verificherebbe, in primo luogo, una irrazionale disparità di trattamento fra gli uni e le altre, riconducibile esclusivamente alla diversità del sesso e perciò in pieno contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

    Correlativamente, poi, risulterebbe anche violato l'altro principio costituzionale (art. 37, primo comma, Cost.) che, attribuendo alla donna lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore, ricomprende in essi anche quello concernente la durata del rapporto di lavoro.

    Aggiunge inoltre la Corte remittente che siffatta disparità di trattamento conseguente al testé delineato regime legale non può essere, nel caso di specie, superata né attraverso l'applicazione di una diversa e più favorevole (per le donne) disciplina contrattuale (collettiva), nulla essendo previsto al riguardo da quest'ultima, né attraverso l'applicazione dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903.

    Questa norma, in effetti, sopprime la menzionata discriminazione prevedendo che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del suddetto diritto.

    Essa, però, non trova applicazione nel caso di specie in quanto la lavoratrice é stata collocata a riposo "per età ed anzianità previdenziale" con effetto dal 31 ottobre 1975 e quindi anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 903/77.

    Si fa, infine, rilevare con l'ordinanza in esame che le ragioni (sostanzialmente fondate sull'asserita maggiore resistenza fisica dell'uomo e quindi su di una diversa situazione soggettiva) in base alle quali questa Corte (con le sentenze n. 123 e n. 137 del 1969) ha già ritenuto la legittimità della denunciata disparità di trattamento non sembrano preclusive di un riesame della questione, alla luce sia di una linea evolutiva dell'ordinamento, nel senso della piena parificazione dei sessi, che ha trovato la sua più solenne affermazione nella ripetuta legge n. 903/77, sia di considerazioni suggerite dallo stesso caso di specie: quand'anche fosse fondatamente sostenibile la legittimità dei trattamenti differenziati, in considerazione della sola diversità di resistenze fisiche fra uomo e donna, dovrebbe nondimeno prendersi atto delle circostanze che talune mansioni (come quelle di "operatrice ordinaria telefonista", affidate alla lavoratrice in detto caso), non implicando per loro natura un impegno tale da far venire in rilievo la menzionata diversità, sembrano perfino meglio convenire alla donna che non all'uomo, con pieno ribaltamento della prospettiva tradizionale cui...

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