Sentenza nº 270 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1986

RelatoreGiuseppe Borzellino
Data di Resoluzione19 Dicembre 1986
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 270

ANNO 1986

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

Prof. ANTONIO BALDAS SARRE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 41 legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza); 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942 n. 851; 57, lett. a) del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno 1981 dal T.A.R. per l'Abruzzo, il 24 novembre 1981 dal Consiglio di Stato, il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per la Liguria, il 12 luglio 1983 dal T.A.R. per la Campania, l'8 marzo 1984 dal T.A.R. per la Liguria, il 7 maggio 1984 dal Consiglio di Stato, il 14 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte, il 14 giugno 1984 dal T.A.R. per la Liguria (n. 2 ord.), il 18 giugno 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 29 marzo 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 3 aprile 1985 dal T.A.R. per la Campania, il 24 gennaio 1985 dal T.A.R. per il Veneto, il 7 giugno 1985 dal T.A.R. per la Lombardia, il 12 giugno 1985 dal T.A.R. per la Lombardia, iscritte rispettivamente ai nn. 7 e 725 del registro ordinanze 1982, al n. 526 del registro ordinanze 1983, ai nn. 591, 1156 e 1162 del registro ordinanze 1984, ai nn. 373, 606, 607, 783, 843 e 885 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 69, 162, 201 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 102 del 1982, 81 e 315 del 1983, 301 del 1984, 42 bis, 47 bis, 279 bis del 1985, 2, 3, 15, 16, 23, 27, 22 e 28 della 1 s.s. del 1986.

Visti gli atti di costituzione di Procida Angiolino, Trani Domenico, Addonizio Antonio, Coco Giovanni, Montiglio Enrico, Dessolis Massimo, Branca Antonio, Visotto Sergio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Lucio Moscarini per Procida Angiolino, Michele Del Re per Trani Domenico, Claudio Rossano per Addonizio Antonio, Antonio Funari per Montiglio Enrico, Giulio Correale per Coco Giovanni, Fabio Lorenzoni per Visotto Sergio, Franco Batistoni Ferrara per Dessolis Massimo e Branca Antonio e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1a. - Con ordinanze emesse: il 30 giugno 1982 dal T.A.R. Abruzzo - Sez. Pescara - (ord. n. 7/1982 R.O.) nel giudizio vertente tra Procida Angiolino e il Ministero delle PP. TT. ed altro; il 24 novembre 1981 (pervenuta in data 11 ottobre 1982) dal Consiglio di Stato - Sez. IV - (ord. n. 725/1982) nel giudizio vertente tra Trani Domenico e il Ministero della Difesa; il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. Liguria (ord. n. 526/1983) nei giudizi riuniti tra Curto Bruno e il Ministero di Grazia e Giustizia; il 12 luglio 1983 (pervenuta il 24 maggio 1984) dal T.A.R. Campania (ord. n. 591/1984) nel giudizio tra Addonizio Antonio e il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; il 18 giugno 1985 dal T.A.R. Sicilia - Sez. Catania - (ord. n. 783/1985) nel giudizio tra Messina Giovanni e il Ministero della P.I.; il 29 marzo 1985 dal T.A.R. Sicilia (ord. n. 843/1985) nel giudizio tra il Comune di Palermo e la Commissione provinciale di Controllo di Palermo ed altro; il 3 aprile 1985 dal T.A.R. Campania (ord. n. 885/ 1985) nel giudizio tra Pasquale Antonio e il Ministero delle PP.TT. é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), che prevede la destituzione "di diritto" del dipendente statale condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati nella norma stessa, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost..

I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse risultano promossi avverso i provvedimenti di destituzione di diritto adottati ex art. 85 d.P.R. n. 3 del 1957 dalle Amministrazioni interessate a seguito di condanna penale, passata in giudicato, per i commessi reati, da parte di dipendenti, rispettivamente di soppressione, occultamento di atti veri, falsità materiale e ideologica, furto semplice ecc..

In particolare il T.A.R. Abruzzo - Sez. Pescara - (ord. n. 7/82) rileva come la norma, prevedendo la destituzione di diritto senza procedimento disciplinare (atto a valutare in concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente e il danno per il prestigio dell'Amministrazione), finisca per l'imporre uno stesso trattamento a comportamenti diversificati, violando così, con tale "omogeneità sanzionatoria", i principi di "ragionevolezza, congruità, giustificatezza", a danno anche del buon andamento dell'Amministrazione.

L'ordinanza si sofferma a considerare il processo di avvicinamento, nella legislazione e nella giurisprudenza, tra impiego pubblico e impiego privato (per il quale non vi sarebbe analoga misura sanzionatoria), nonché le introdotte garanzie a maggiore tutela del posto di lavoro, che costituisce, di regola, l'unica fonte di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. L'automatica destituzione di cui all'impugnato art. 85, in tal modo, verrebbe a volte a rappresentare la "sanzione di gran lunga più gravosa" per il pubblico impiegato, anche rispetto alla pena comminata a seguito di giudizio per un reato in ipotesi in sé lieve e destinato...

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