Ordinanza nº 11 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 1985

RelatoreLeopoldo Elia
Data di Resoluzione23 Gennaio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 11

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

AVV. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

AVV. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 e successive modificazioni (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Butera Gaetano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato; in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui prevede la medesima sanzione per chi acquista e detiene in territorio nazionale valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero disponibilit‡ valutarie.

Considerato che la Corte ha ripetutamente affermato (cfr. da ultimo le sentenze n. 72/80 e n. 103/82, nonchÈ l'ordinanza n. 270/84) che lo stabilire la qualit‡ e la misura della pena rientra nella discrezionalit‡ legislativa, il cui esercizio puÚ essere censurato solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti...

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