Sentenza nº 68 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 1985
Relatore | Aldo Corasaniti |
Data di Resoluzione | 20 Marzo 1985 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 68
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 66, p.p., r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni) e 12, comma primo, primo inciso, d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazione delle imposte sulle successioni) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1979 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Mirmina Giuseppe ed altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 26 maggio 1979, la Corte d'Appello di Roma - nel corso del procedimento civile d'appello, promosso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato Giuseppe Mirmina tenuto al pagamento dell'imposta di successione pro quota e non solidalmente con altri coeredi ai quali l'avviso di accertamento non era stato notificato - ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni) e 12, comma primo, del d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazione delle imposte sulle successioni), in quanto prevedono la solidarietà sostanziale tra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione.
La Corte ha premesso di non condividere l'orientamento giurisprudenziale, ormai attestato nel senso della validità dell'accertamento tributario nei confronti del solo debitore cui esso sia stato notificato, debitore il quale avrebbe azione di regresso nei confronti degli altri condebitori cui potrebbe rendere opponibile l'accertamento stesso con i mezzi offerti dal diritto comune; tanto in considerazione delle conseguenze cui tale orientamento, in via alternativa, conduce, dovendosi ritenere o che al solvens non possa essere opposta alcuna eccezione relativa al rapporto tra condebitori e amministrazione (con il che risorgerebbe la "solidarietà processuale" già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 1968) ovvero che i condebitori possano opporre al solvens le eccezioni relative al rapporto d'imposta (e in tal modo il solvens resterebbe esposto a sopportare da solo l'intero carico tributario).
Precisato poi che "questo collegio é della opinione che, nel rapporto dipendente di regresso, gli altri coeredi non possano sollevare eccezioni relative al rapporto principale fra coerede che ha pagato e fisco", la Corte del merito ha ritenuto che "prima della questione di costituzionalità emergente da tale conclusione se ne ponga un'altra più generale e assorbente, dovendosi dubitare che sia conforme alla Costituzione la stessa solidarietà sostanziale fra coeredi".
Al riguardo la Corte - dopo aver rilevato che, per il disposto di cui all'art. 1299 cod. civ. (secondo cui se un condebitore é insolvente la perdita si ripartisce tra gli altri), la previsione normativa della solidarietà fra coeredi "comprende il caso...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Ordinanza nº 453 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2005
...alla risoluzione della sollevata questione ñ e comunque errate nel merito ñ le sentenze della Corte costituzionale n. 147 del 1975 e n. 68 del 1985, le quali hanno entrambe dichiarato non fondate le prospettate censure di illegittimit‡ costituzionale dellíimposta sul valore netto globale de......
-
Ordinanza nº 453 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 2005
...alla risoluzione della sollevata questione ñ e comunque errate nel merito ñ le sentenze della Corte costituzionale n. 147 del 1975 e n. 68 del 1985, le quali hanno entrambe dichiarato non fondate le prospettate censure di illegittimit‡ costituzionale dellíimposta sul valore netto globale de......