Sentenza nº 68 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 1985

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione20 Marzo 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 68

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 66, p.p., r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni) e 12, comma primo, primo inciso, d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazione delle imposte sulle successioni) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1979 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Mirmina Giuseppe ed altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 26 maggio 1979, la Corte d'Appello di Roma - nel corso del procedimento civile d'appello, promosso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato Giuseppe Mirmina tenuto al pagamento dell'imposta di successione pro quota e non solidalmente con altri coeredi ai quali l'avviso di accertamento non era stato notificato - ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni) e 12, comma primo, del d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazione delle imposte sulle successioni), in quanto prevedono la solidarietà sostanziale tra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione.

La Corte ha premesso di non condividere l'orientamento giurisprudenziale, ormai attestato nel senso della validità dell'accertamento tributario nei confronti del solo debitore cui esso sia stato notificato, debitore il quale avrebbe azione di regresso nei confronti degli altri condebitori cui potrebbe rendere opponibile l'accertamento stesso con i mezzi offerti dal diritto comune; tanto in considerazione delle conseguenze cui tale orientamento, in via alternativa, conduce, dovendosi ritenere o che al solvens non possa essere opposta alcuna eccezione relativa al rapporto tra condebitori e amministrazione (con il che risorgerebbe la "solidarietà processuale" già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 1968) ovvero che i condebitori possano opporre al solvens le eccezioni relative al rapporto d'imposta (e in tal modo il solvens resterebbe esposto a sopportare da solo l'intero carico tributario).

Precisato poi che "questo collegio é della opinione che, nel rapporto dipendente di regresso, gli altri coeredi non possano sollevare eccezioni relative al rapporto principale fra coerede che ha pagato e fisco", la Corte del merito ha ritenuto che "prima della questione di costituzionalità emergente da tale conclusione se ne ponga un'altra più generale e assorbente, dovendosi dubitare che sia conforme alla Costituzione la stessa solidarietà sostanziale fra coeredi".

Al riguardo la Corte - dopo aver rilevato che, per il disposto di cui all'art. 1299 cod. civ. (secondo cui se un condebitore é insolvente la perdita si ripartisce tra gli altri), la previsione normativa della solidarietà fra coeredi "comprende il caso...

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