Sentenza nº 73 da Constitutional Court (Italy), 20 Marzo 1985

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione20 Marzo 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 73

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con ordinanze emesse il 2 gennaio 1979 dal Pretore di Lecce, il 13 giugno 1980 dal Pretore di Roma, il 21 maggio 1982 dal Pretore di Perugia, il 19 ottobre 1982 dal Pretore di Cagliari, il 25 gennaio 1983 dal Pretore di Como, il 26 gennaio 1983 dal Pretore di Chieti, il 9 novembre 1982 dal Pretore di Roma, il 22 gennaio 1983 dal Pretore di Ferrara, il 7 giugno 1983 dal Pretore di Mantova, il 18 novembre 1983 dal Pretore di Pescara, il 15 febbraio 1984 dal Pretore di Bologna, il 18 ottobre 1983 dal Pretore di L'Aquila, il 19 dicembre 1983 dal Pretore di Firenze, iscritte al n. 304 del registro ordinanze 1979; al n. 643 del registro ordinanze 1980; ai nn. 616 e 843 del registro ordinanze 1982; ai nn. 154, 155, 240, 241 e 700 del registro ordinanze 1983; ai nn. 74, 364, 583 e 593 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979, n. 304 dell'anno 1980, nn. 46, 121, 198, 212, 219 dell'anno 1983 e nn. 141, 259, 294 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di De Vito Agostino, Pianigiani Vittorio, Grossi Raffaele e Visconti Ermando;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Mario De Giorgi per De Vito Agostino e Visconti Ermando e l'avv. Piergiovanni Piscione per Pianigiani Vittorio.

Ritenuto in fatto

I Pretori di Lecce, con ordinanza emessa il 2 gennaio 1979, in causa De Vito c/INADEL, di Roma con ordinanze 13 giugno 1980 in causa Pianigiani c/INADEL e 9 novembre 1982 in causa Sergi c/INADEL, di Perugia con ordinanza 21 maggio 1982 in causa Moretti c/INADEL, di Cagliari con ordinanza 19 ottobre 1982 in causa Mainas c/INADEL, di Ferrara con ordinanza 22 gennaio 1983 in causa La Rosa c/INADEL, di Como con ordinanza 25 gennaio 1983 in causa Vago c/INADEL, di Chieti con ordinanza 26 gennaio 1983 in causa Dell'Osa c/INADEL, di Mantova con ordinanza 7 giugno 1983 in causa Grossi c/INADEL, de L'Aquila con ordinanza 18 ottobre 1983 in causa Visconti c/INADEL, di Pescara con ordinanza 18 novembre 1983 in causa Faricelli c/INADEL, di Firenze con ordinanza 19 dicembre 1983 in causa Labrun c/INADEL, di Bologna con ordinanza 15 febbraio 1984 in causa Landi c/INADEL, rimettevano a questa Corte la decisione della questione ritenuta rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, sollevata dinanzi a loro in via subordinata, della legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto sussisteva disparità di trattamento tra la vedova dell'assicurato INADEL ed il vedovo.

Rilevavano che la detta norma, mentre per la vedova sposata prima del cinquantesimo anno di età richiedeva solo la condizione della insussistenza della separazione legale per colpa, dichiarata con sentenza passata in giudicato, per il vedovo richiedeva, oltre detta condizione, anche quella della vivenza a carico della moglie alla data della di lei morte, la inabilità a proficuo lavoro oppure il compimento di sessantacinque anni di età.

Osservavano i giudici a quibus che la sancita disparità di trattamento in danno del vedovo era fondata solo sulla diversità di sesso.

Il Pretore di Roma, inoltre, con l'ordinanza emessa in data 13 giugno 1980, riferiva il dubbio di costituzionalità della citata norma anche alla disparità di trattamento del vedovo di assicurata presso l'INADEL rispetto al vedovo della dipendente statale deceduta in attività di servizio in tema di riscossione della indennità di buonuscita per cui non si richiedeva alcun requisito particolare.

Rilevava che la norma di previsione del trattamento paritario del vedovo e della vedova dei dipendenti statali deceduti in attività di servizio ossia l'art. 5, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nel...

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