Sentenza nº 94 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 1985

RelatoreAlberto Malagugini
Data di Resoluzione01 Aprile 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 94

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della Legge della Provincia di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16 (tutela del paesaggio) promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'ENEL contro la Giunta Provinciale di Bolzano, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano e dell'ENEL;

udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

uditi gli avv.ti Michele Conte per l'ENEL e Raffaele De Matteo per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 3 maggio 1971 l'ENEL impugnava innanzi al Consiglio di Stato la deliberazione 1. 3. 1971, n. 593 con cui la Giunta provinciale di Bolzano aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della stessa Giunta (n. 5114 del 27 novembre 1970) di diniego di approvazione di un suo progetto di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico dai torrenti Passirio ed altri.

    Con ordinanza del 26 ottobre 1979 il Consiglio di Stato - sez. VI giurisdizionale - sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge della Provincia di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16 (sulla "tutela del paesaggio"), assumendone il contrasto con gli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto speciale della Regione T.A.A.

    Il giudice rimettente osservava innanzitutto, in punto di rilevanza: 1) che il potere esercitato col provvedimento impugnato si fonda sull'art. 12, primo comma, L.P. cit., a termini del quale "la realizzazione di grandi derivazioni di acqua che siano progettate nell'ambito o in vista ovvero in prossimità di zone sottoposte a vincolo paesaggistico o su immobili tutelati, devono essere autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della sezione tutela del paesaggio"; 2) che tale locuzione non può non ritenersi comprensiva delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, essendo escluse dalla soggezione al suddetto potere autorizzativo le sole opere destinate alla difesa nazionale (art. 12, ult. comma e art. 15, primo comma); 3) che il carattere monopolistico del potere in questione é confermato dall'art. 15, secondo comma, della stessa legge, a norma del quale "per le grandi opere pubbliche di interesse nazionale, qualora le amministrazioni interessate ne facciano richiesta, l'Assessore provinciale competente é tenuto ad esaminare, con il concorso delle amministrazioni richiedenti, soluzioni che contemperino gli interessi del paesaggio con quelli rappresentati dalle amministrazioni stesse".

    Ciò premesso, il Consiglio di Stato osservava che l'art. 9 dello Statuto regionale - sia nel testo originario (L.C. 26 gennaio 1948, n. 5) che in quello sostituito con l'art. 10 L.C. 10 novembre 1971, n. 1 - pur attribuendo all'autorità provinciale (originariamente a quella regionale) determinati poteri strumentali alla tutela (anche) di interessi paesaggistici, riserva implicitamente, ma inequivocabilmente, allo Stato i poteri amministrativi relativi alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (cfr. C. Cost. n. 20/1961): riserva, questa, che é poi ribadita dall'art. 12, n. 9 dello stesso Statuto, nel testo modificato con l'art. 6 L.C. 1/71. Le disposizioni impugnate, perciò, attribuendo all'autorità provinciale - cui compete in ogni caso la tutela del paesaggio (art. 11 St.) - un potere ampiamente discrezionale tale da collidere, per la mancanza di predeterminate regole di compatibilità, con quello spettante all'amministrazione statale a tutela di altri interessi pubblici, violerebbero, ad avviso del Consiglio di Stato, il riparto di competenze fra Stato e Provincia stabilito dalle predette norme statutarie.

  2. - Nel giudizio così instaurato si é costituita la Giunta provinciale di Bolzano, che in una breve memoria ha osservato: 1) che il quadro normativo é mutato "per effetto dell'emanazione della "legge provinciale sulla tutela del...

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