Sentenza nº 113 da Constitutional Court (Italy), 23 Aprile 1985

RelatoreAntonio La Pergola
Data di Resoluzione23 Aprile 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 113

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1983 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. B.E.C.A. e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1983;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e la S.a.s. Latte Campagna, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 1983;

3) ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e la S.p.A. Dukcevich, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 355 del 1983;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e la S.p.A. Gervais Danone Italiana, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 349 del 1983;

5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato c/ditta Tomatis Aldo, iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 del 1983;

6) tre ordinanze emesse il 21 marzo 1983 dal Tribunale di Ancona nei procedimenti civili vertenti tra la S.p.A. Carapelli, la società Industrie Chimiche Italiane, la ditta Ferruzzi Serafino e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritte ai nn. 678, 679 e 680 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 336 del 1983;

7) ordinanza emessa il 26 maggio 1983 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e Adinolfi Antonio, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 1984;

8) ordinanza emessa il 21 gennaio 1983 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e la S.p.A. Bax Lorenzo, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 1984;

9) ordinanza emessa il 20 aprile 1983 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la Commissionaria Sud Import e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 1001 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 1984;

10) ordinanza emessa il 20 aprile 1983 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. I.R.C.A. e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 1002 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 81 del 1984;

11) ordinanza emessa il 22 giugno 1983 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato c/la S.p.A. Consorzio Approvvigionamenti Alimentari, iscritta al n. 1006 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984.

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. B.E.C.A., della S.a.s. Latte Campagna, della S.p.A. Gervais Danone Italiana, della ditta Tomatis Aldo, della Commissionaria Sud Import, della S.p.A. I.R.C.A., della S.p.A. CON.AL nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Pier Luigi Bonifazi per la S.p.A. B.E.C.A. La Commissionaria Sud Import e la S.p.A. I.R.C.A., Massimo Severo Giannini per la S.a.s. Latte Campagna, la S.p.A. Gervais Danone e la S.p.A. CON.AL, Guido Scarpa e Lucio Fiorino per la ditta Tomatis Aldo e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con le 13 ordinanze indicate in epigrafe, varie autorità giudiziarie sollevano, in riferimento a più parametri di costituzionalità, la questione avente ad oggetto l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede il diritto degli importatori al rimborso di tributi, il cui pagamento, in base alla normativa C.E.E., non é dovuto, ma lo subordina alla prova documentale che essi importatori non si siano rivalsi nei confronti dei loro acquirenti.

    La Corte di cassazione, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 25 febbraio e il 22 giugno 1983, solleva la questione di costituzionalità dell'art. 19 suddetto in riferimento agli artt. 3, 11 e 24 Cost.. La Suprema Corte ritiene rilevante la questione in relazione al carattere retroattivo della norma, che impone agli importatori, anche per fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, ai fini del rimborso in questione, la prova documentale della non avvenuta traslazione.

    La pretesa violazione dell'art. 3 Cost. deriverebbe dal trattamento che discrimina fra chi ha pagato il tributo in questione, e chi invece é soggetto al pagamento di altri tributi, riguardo ai quali il diritto al rimborso non é condizionato alla suddetta prova documentale.

    La diversità di previsione normativa non troverebbe giustificazione in una (inesistente) diversità di situazioni dei soggetti sottoposti all'uno o agli altri tipi di imposta.

    La violazione dell'art. 24 deriverebbe dall'avere la norma impugnata introdotto anche per il passato una modificazione delle condizioni oggettive dell'azione per il rimborso.

    Viene osservato dalla Cassazione che le scritture contabili di cui agli artt. 2214 e segg. del codice civile rispondono ad esigenze che non possono essere collegate alla necessità di provare la non avvenuta traslazione di tributi indebitamente pagati, necessità imposta peraltro con effetto retroattivo. La ricostruzione retrospettiva dei singoli elementi del prezzo presenterebbe enormi difficoltà, e comunque non consentirebbe a posteriori un accertamento relativo all'avvenuta traslazione.

    Con riguardo, poi, alla pretesa violazione dell'art. 11 Cost. viene osservato dalla Corte di cassazione che la norma denunciata ha praticamente reso impossibile l'esercizio del diritto al rimborso, diritto che si basa sulla normativa C.E.E..

    Si sono costituite in entrambi i giudizi di costituzionalità le società importatrici, adducendo sostanzialmente le medesime argomentazioni della Corte di cassazione. Quanto in particolare all'impossibilità di accertare l'effettivo verificarsi della traslazione, viene osservato che a determinare il prezzo non é il numero delle voci che lo compongono, ma soprattutto la domanda dei compratori del prodotto.

    Quindi il vizio della norma starebbe soprattutto nel richiedere la prova della non avvenuta traslazione, e ciò a prescindere dal suo contenuto documentale e dall'estensione del relativo onere anche a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della norma: elementi, questi ultimi, che pur rappresentano circostanze aggravanti l'incostituzionalità della norma.

    é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. In relazione alla pretesa violazione dell'art. 3, l'Avvocatura rileva anzitutto che la particolarità della situazione giustifica la deroga al principio generale del regime probatorio fissato dall'art. 2033 del codice civile.

    La norma legislativa denunciata ha voluto evitare che il consumatore, oltre al danno...

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