Sentenza nº 152 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1985

RelatoreLeopoldo Elia
Data di Resoluzione23 Maggio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 152

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del Comune di Sanremo) convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125; della legge 3 novembre 1954, n. 1042 (Fondo nazionale per il soccorso invernale); della legge 29 novembre 1955, n. 1179 (Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta); della legge 18 febbraio 1963, n. 67 (Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria); della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) e della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1982 dal Giudice conciliatore di Sorrento nel procedimento civile vertente tra Stringa Antonino e il Casinò Municipale di Sanremo ed altro, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 1982;

2) ordinanza emessa il 7 giugno 1982 dal Pretore di Sanremo nel procedimento penale a carico di Vento Osvaldo, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1983;

3) ordinanza emessa il 15 novembre 1982 dal Pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. SITAV e Rossi Ulisse ed altri, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 1983.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Sanremo, del Comune di Anzio ed altri, di Vento Osvaldo, della S.p.A. SITAV nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi gli avvocati Victor Uckmar e Guido Guidi per il Comune di Sanremo, Pietro d'Amelio per il Comune di Anzio ed altri e l'ANIT, Marcello Gallo, Victor Uckmar e Guido Guidi per Vento Osvaldo, Filippo Lubrano per la SITAV e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Antonino Stringa conveniva dinanzi al Conciliatore di Sorrento il Comune di Sanremo e la Società titolare della gestione del Casinò municipale chiedendo la ripetizione di Lit. 49.500 perse al gioco nel detto Casinò, dovendo ritenersi illegittimi la gestione e l'esercizio della casa da gioco. Il Comune di Sanremo eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'inesistenza in ogni caso del diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 1933 c.c., e nel merito la legittimità dell'autorizzazione all'esercizio del gioco d'azzardo.

    Il Giudice conciliatore di Sorrento, con ordinanza del 15 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 e della relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125 per contrasto con gli artt. 70 e 76, con l'art. 25, comma secondo, e con l'art. 3, comma primo, Cost..

    Osserva il Conciliatore: a) che la disposizione impugnata, riconoscendo al (singolo) Ministro dell'interno la facoltà di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il Comune di Sanremo ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi; b) che la stessa, consentendo la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e potendo, in ipotesi, consentire altri reati, viola anche il principio della riserva di legge in materia penale, poiché dà facoltà ad un organo amministrativo di far venire meno il carattere di antigiuridicità ad ipotesi di reato legislativamente previste; c) che la medesima disposizione contrasta inoltre col principio di uguaglianza, poiché, col permettere al Ministro di dispensare il Comune di Sanremo dall'osservanza della legge (anche penale), attribuisce ad un solo soggetto una posizione di privilegio, determinando così nei confronti di tutti gli altri Comuni della Repubblica una illogica ed arbitraria disparità di trattamento, che non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze finanziarie menzionate nel testo normativo, ma non esclusive di quell'Ente locale.

  2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata, e pubblicata nella Gazzeta Ufficiale. Dinanzi a questa Corte si é costituito il Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Victor Uckmar e dall'avv. Guido Guidi, eccependo l'inammissibilità della questione sollevata e deducendone l'infondatezza.

    Sull'ammissibilità osserva che la motivazione sulla rilevanza é insufficiente se non del tutto mancante, e comunque che la disposizione impugnata ha l'unico effetto di rendere temporaneamente inapplicabili le sanzioni penali ai giochi di azzardo praticati nel casinò di Sanremo, ma non muta affatto il sistema normativo che regola il gioco nei suoi riflessi con le obbligazioni che possono sorgere tra chi ad esso partecipa, cosicché una eventuale declaratoria di illegittimità non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla soluzione della controversia, la quale richiede l'applicazione non delle norme impugnate, ma esclusivamente dell'art. 1933 c.c., che nega al perdente il diritto di ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un gioco o di una scommessa, siano essi d'azzardo o comunque proibiti.

    Nel merito il Comune osserva che esso é stato autorizzato all'esercizio dei giochi d'azzardo con una serie di successivi decreti del Ministro per l'interno, tutti emessi in applicazione di un apposito provvedimento legislativo (il r.d.l. 2448 del 1927), il quale ha un'efficacia formale sufficiente per derogare a norme del codice penale. Non sussiste quindi il contrasto con l'art. 76 Cost. poiché il r.d.l. n. 2448 del 1927 non delega al Ministro un potere legislativo, ma semplicemente la facoltà di rilasciare autorizzazioni amministrative.

    Quanto al preteso contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost., il Comune osserva che se si vuol sostenere l'illegittimità della disposizione impugnata perché questa avrebbe attribuito alla P.A. il potere di autorizzare attività perseguite penalmente, può replicarsi che il legislatore ordinario, come può abrogare una norma penale, così può stabilire che una attività già penalmente perseguibile sia lecita a condizione che sia consentita da una autorizzazione amministrativa. Se invece si vuol sostenere che soltanto con legge si possono rendere leciti fatti perseguibili penalmente, si può replicare che nella specie la norma che rende lecita l'attività é appunto contenuta in un atto avente valore di legge, qual é il r.d.l. 2448 del 1927, mentre l'autorizzazione ministeriale funge solo da condizione alla quale la legge subordina la liceità dell'attività stessa come avviene in tutti gli altri casi in cui un'attività é lecita a condizione che un'autorità amministrativa la autorizzi. L'ordinanza é poi contraddittoria perché se davvero il r.d.l. del 1927 contenesse una delega legislativa, i provvedimenti ministeriali avrebbero anch'essi valore legislativo e quindi la riserva di legge non sarebbe intaccata.

    Osserva infine il Comune che nemmeno sussiste il contrasto con l'art. 3 Cost., poiché la diversità di disciplina non é affatto arbitraria o irrazionale. Ogni Comune invero é un'entità a sé stante, con i suoi particolari problemi, tanto che il nostro ordinamento é pieno di leggi speciali per determinate città. Inoltre in tutti gli ordinamenti il gioco é un'attività tradizionalmente consentita solo in certe località, la cui scelta compete al legislatore o all'autorità amministrativa cui il primo l'abbia affidata, e le ovvie ragioni (esigenze del turismo, vicinanza di Montecarlo, ecc.) che hanno fatto cadere la scelta su Sanremo non sono né illogiche né capricciose.

  3. - é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato eccependo l'irrilevanza della questione e deducendone l'infondatezza.

    Quanto alla rilevanza, l'Avvocatura osserva anch'essa che nel nostro ordinamento vige il principio, desumibile dalla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i provvedimenti che eccezionalmente autorizzano qualche Comune ad organizzare case da...

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