Sentenza nº 162 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1985

RelatoreLeopoldo Elia
Data di Resoluzione23 Maggio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 162

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3, 6, 8 e 9, del D. Presid. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del t.u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 gennaio 1982 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Cannavò Salvatore ed altro c/Oberto Pietro ed altri, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 1983;

2) ordinanza emessa il 9 novembre 1981 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Morabito Giuseppe c/ Trimarchi Tindaro Salvatore ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 1983;

3) ordinanza emessa il 26 ottobre 1983 dal Tribunale di Patti nel procedimento civile vertente tra Amodeo Antonio ed altri c/Sidoti Girolamo Giuseppe, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 1984;

4) ordinanza emessa il 22 dicembre 1983 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Di Silvestro Giuseppe e D'Avola Antonino, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984.

Visti gli atti di intervento della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio proposto da Salvatore Cannavò e Francesco Russo, e diretto a far dichiarare Pietro Oberto (imputato di interesse privato in atti d'ufficio per il rilascio di una licenza edilizia) ineleggibile alla carica di consigliere comunale di Caltanissetta per l'esistenza di una lite pendente col Comune (il quale peraltro non si era costituito parte civile nel procedimento penale), la Corte di cassazione, con ordinanza del 14 gennaio 1982 (reg. ord. n. 610/1982), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, d. Pres. reg. siciliana 20 agosto 1960, n. 3, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost..

    Osserva la Suprema Corte che tale disposizione, nel sancire l'ineleggibilità a consigliere comunale di "coloro che hanno lite pendente con il Comune", trovava perfetta corrispondenza in quella di cui all'art. 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale però é stato abrogato dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, che, da un lato, ha inquadrato l'ipotesi di "lite pendente" fra le situazioni di incompatibilità (e non più fra quelle di ineleggibilità), e, dall'altro, l'ha circoscritta a "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia o il comune". Avendo tuttavia la Regione siciliana potestà legislativa esclusiva in materia di elettorato passivo, nel caso di specie dovrebbe applicarsi la citata disposizione regionale, la quale (così come la corrispondente disposizione statale) é stata sempre interpretata nel senso che la generica espressione "lite pendente" comprende non solo la lite giudiziale, ma qualsiasi potenziale conflitto d'interessi tra l'eletto e il Comune (anche se non esteriorizzatosi in un processo), che presenti carattere di attualità, serietà e concretezza, e quindi anche il procedimento penale nel quale il Comune non sia costituito parte civile, purché evidenziante il conflitto d'interessi. Senonché, osserva ancora la Suprema Corte, é dubbio che la norma regionale che prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del cittadino siciliano che abbia "contrasto d'interessi" col Comune, a differenza degli altri cittadini per i quali più non sussiste tale causa di nullità dell'elezione, possa ritenersi conforme a Costituzione, giacché, sebbene la Regione siciliana abbia in materia potestà legislativa esclusiva, la regolamentazione dei diritti elettorali deve essere il più possibile uniforme ed uguale su tutto il territorio nazionale, a meno che una disciplina derogatoria non trovi razionale giustificazione nell'esigenza di tutela di interessi propri dell'ordinamento regionale. Nella specie, però, non sussiste alcuna giustificazione...

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