Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1985

RelatoreGiovanni Conso
Data di Resoluzione23 Maggio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 164

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), e successive modificazioni e integrazioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse l'11 luglio 1978 dal T.A.R. per il Piemonte sui ricorsi di Loccisano Elio e Masino Roberto contro il Ministero della difesa, iscritte ai nn. 357 e 358 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 15 aprile 1980 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Mulone Edoardo contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

3) sette ordinanze emesse il 14 luglio 1981 dal T.A.R, per il Piemonte sui ricorsi proposti da Cornaglia Raimondo, Imperato Tobia, Marongiu Marco, Vecchi Valerio, Rizzi Angelo, Carpino Rossi Giancarlo e Lovaglio Mario contro il Ministero della difesa, iscritte ai nn. da 849 a 855 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 94 e 121 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Loccisano Elio e di Masino Roberto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Loccisano Elio e l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con due ordinanze (di identico contenuto) emesse l'11 luglio 1978 (r.o. n. 357 e n. 358 del 1979) nei procedimenti instaurati a seguito dei ricorsi proposti da Loccisano Elio e Masino Roberto contro il Ministero della difesa che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che il Ministro della difesa decide sulla domanda diretta ad "essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" entro sei mesi dalla presentazione della domanda, senza prevedere che tale termine debba qualificarsi "perentorio".

    Premette il giudice a quo che, nulla precisando la legge "col definire il carattere del termine e col disciplinare gli effetti della sua inosservanza", il termine previsto dalla norma impugnata deve, alta stregua della costante giurisprudenza amministrativa, considerarsi "ordinatorio".

    Una diversa natura di tale termine non potrebbe, peraltro, ricavarsi dalla logica del sistema, giacché il criterio logico "non può condurre oltre l'esclusione nel sistema della legge n. 772 del 1972 della configurabilità di un silenzio rifiuto, non consentendo però certamente di ricavare un'ipotesi implicita di silenzio accoglimento e neppure un'ipotesi di decadenza del potere del ministro per la difesa di pronunciarsi sulla domanda allorché sia decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa".

    I principi generali del diritto amministrativo, prosegue il giudice a quo, inducono a considerare del tutto eccezionali le ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione possa produrre effetti di provvedimento, sia pure di contenuto negativo; donde l'esclusione - in assenza di norme che ricollegano a meri accadimenti l'effetto di provvedimenti - della configurabilità di un'ipotesi di silenzio-rifiuto e, "a maggior ragione", di silenzio-accoglimento (quest'ultima in base ad arbitrarie estensioni analogiche di fattispecie eccezionali come quella di cui all'art. 12 della stessa legge n. 772 del 1972); e ciò in quanto "solo il legislatore potrebbe sovvertire in materia la logica interna del sistema, collegando effetti che normalmente sono collegati a provvedimenti, a semplici accadimenti, quale l'inutile decorso di un termine".

    Non potrebbe essere assegnato alla norma impugnata nemmeno l'effetto di provocare la caducazione del potere ministeriale di decidere, dato che, alla stregua dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nel caso di protrazione del termine ne deriverebbero due conseguenze entrambe inaccettabili: da un lato, si protrarrebbe l'effetto sospensivo della chiamata alle armi, dall'altro, il richiedente sfuggirebbe tanto al servizio militare armato che al servizio civile sostitutivo.

    La decadenza del potere ministeriale di provvedere non potrebbe nemmeno intendersi come decadenza del potere di pronunciarsi in senso negativo: una simile interpretazione, infatti, oltre ad apparire, non meno delle precedenti, carente di ogni base normativa, diverrebbe incompatibile con l'esigenza di un'effettiva valutazione della fondatezza e della validità dei motivi addotti dal richiedente e, benché positiva, interverrebbe in un momento non determinabile a priori dopo la scadenza dei sei mesi, comportando, "pur sempre, il possibile verificarsi di quegli effetti sulla posizione soggettiva del richiedente, che inducono... a sospettare di incostituzionalità la norma di cui trattasi".

    Posto, dunque, che al termine di cui al secondo comma dell'art. 3 legge n. 772 del 1972 deve attribuirsi carattere "ordinatorio", ne consegue, ad avviso del giudice a quo, "il venir meno dell'imprescindibile garanzia, per il cittadino soggetto agli obblighi di leva, che sia contrario all'uso delle armi per motivi di coscienza, di non restare - a differenza degli altri obbligati alla leva - per un periodo indeterminabile alla mercé di circostanze esterne in attesa di una decisione, imprevedibile anche nel quando, del Ministero per la difesa in ordine all'accoglimento, o meno della domanda alla ammissione al servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile".

    Una simile condizione di incertezza potrebbe divenire grave ed irreparabile in un periodo decisivo della vita lavorativa del giovane, posto, sostanzialmente, nella pratica impossibilità di programmare le proprie scelte; al contempo, difficoltà amministrative od istruttorie sarebbero in grado di fornire una fin troppo facile giustificazione all'Amministrazione per procrastinare la propria determinazione, "sino ad attuare eventuali comportamenti larvatamente vessatori in insanabile conflitto con la stessa esigenza, costituzionalmente tutelata, di buon funzionamento ed imparzialità degli uffici".

    Inoltre, sempre a causa della non perentorietà del termine in questione, potrebbero di fatto scaturire ulteriori ostacoli, non calcolabili in anticipo nella loro reale portata, a danno del giovane obbligato alla leva che voglia intraprendere il cammino (altrettanto meritorio dal punto di vista dell'interesse pubblico) del servizio civile, "difficoltà che verrebbero surrettiziamente ad aggiungersi a quelle, già sensibili, espressamente e tassativamente previste dalla legge in funzione della necessità di costituire elementi oggettivi di verifica della sincerità della relativa vocazione".

    In base alle considerazioni esposte, conclude il giudice a quo, una tale situazione sembra fondatamente sospettabile di contrasto con l'art. 3 della Costituzioine, "non apparendo rispettata (a causa della mancata prefissazione da parte del 2 comma dell'art. 3 della legge n. 772 del 1972 di un termine perentorio al Ministro per la Difesa per decidere sulla domanda di cui all'art. 2 della stessa legge) l'esigenza che a parità di situazione di assoggettamento agli obblighi di leva corrisponda una parità di trattamento in ordine all'effettiva prevedibilità del momento della chiamata alla prestazione del servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, rispetto al momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato".

    Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno 1979.

    Si sono costituiti nel presente giudizio tanto il Loccisano che il Masino, il primo rappresentato dagli avvocati Alfredo Viterbo e Mauro Mellini, il secondo dagli avvocati Bianca Guidetti Serra e Pier Claudio Costanzo, con comparse di costituzione depositate il 24 gennaio 1979.

    La difesa dei ricorrenti, dopo aver dedotto argomentazioni adesive alla tesi esposta dalle ordinanze di rimessione, ha chiesto che venga presa in esame anche la questione concernente la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 Cost. e in genere all'intero spirito della Carta costituzionale, dell'art. 3, primo comma, della legge n. 772 del 1972, in base al quale il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda, sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

    In entrambi i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

    Deduce l'Avvocatura che la invocata "parità di condizioni" tra il giovane che si presenti alla leva senza porre problemi di obiezione di coscienza ed il giovane che sollevi problemi del genere, non sussiste: per il primo, infatti, dopo che venga accertata la sua idoneità fisica, la prestazione effettiva del servizio inizierà con la chiamata alle armi dello scaglione al quale appartiene; per l'obiettore di coscienza "é da compiere, in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Sentenza nº 3943 da Council of State (Italy), 05 Luglio 2012
    • Italia
    • 5 d4 Julho d4 2012
    ...alcune carenze relative all'analisi dei diritti e dei doveri dei volontari, all'analisi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 164 del 1985, n. 228 e n. 229 del 2004 e la n. 431 del 2005, le quali ampliando il concetto di Patria, così come definito dalla Costituzione, rafforzano il pr......
1 sentencias
  • Sentenza nº 3943 da Council of State (Italy), 05 Luglio 2012
    • Italia
    • 5 d4 Julho d4 2012
    ...alcune carenze relative all'analisi dei diritti e dei doveri dei volontari, all'analisi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 164 del 1985, n. 228 e n. 229 del 2004 e la n. 431 del 2005, le quali ampliando il concetto di Patria, così come definito dalla Costituzione, rafforzano il pr......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT