Sentenza nº 168 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 1985

RelatoreFrancesco Saja
Data di Resoluzione25 Maggio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 168

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Marinelli Carmela ed altri e Egizio Maria ed altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento civile tra Marinelli Carmela ed altri, proprietari di un fondo rustico, ed Egizio Maria ed altri convenuti, in parte affittuari ed in parte coloni parziari, avente ad oggetto la cessazione della proroga legale chiesta dai proprietari al fine di effettuare sul fondo trasformazioni agrarie immediate, radicali e "incompatibili con la prosecuzione del rapporto" (d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, art. 1, lett. b, modif. dall'art. un. l. 13 giugno 1961 n. 527), sopravveniva la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 40, primo comma, stabilisce l'abrogazione delle disposizioni di legge sulla proroga dei contratti agrari e di quelle che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, davanti al quale pendeva il giudizio, con ordinanza 3 marzo 1983 (reg. ord. n. 307 del 1983) osservava che la sopravvenienza della norma ultimamente citata eliminava la proroga (i proprietari, però, affermavano che la determinazione legale della durata del contratto, di cui all'art. 2 l. ult. cit., equivaleva ad una proroga sostanziale) nonché l'eccezione consistente nel diritto del concedente di far cessare anticipatamente il rapporto per l'intenzione di eseguire trasformazioni agrarie sul fondo. Questo diritto, già attribuito dal citato art. 1, lett. b d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, era stato però abolito dall'art. 32 l. 11 febbraio 1971 n. 11 e dall'art. 5 ter l. 4 agosto 1971 n. 592. La Corte costituzionale tuttavia, con sentenza n. 107 del 1974, aveva dichiarato l'illegittimità di queste norme abrogative, ritenendo che la detta causa di cessazione della proroga legale corrispondesse ad un interesse pubblico, oltre che a quello privato del concedente: l'abrogazione in questione pertanto, secondo la Corte, era illegittima perché in contrasto con l'art. 44 Cost., nelle parti in cui esso impone al legislatore ordinario di perseguire il razionale sfruttamento dei suoli e lo stabilimento di equi rapporti sociali...

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