Sentenza nº 210 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 1985

RelatoreGiuseppe Borzellino
Data di Resoluzione22 Luglio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 210

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148 (Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128), promossi con n. 4 ordinanze emesse l'8 gennaio 1980 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed altro e Ente Ospedaliero "Marcello Malpighi", Varrati Carlo, Gallerani Giovanna e Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna, iscritte ai nn. 164, 263, 264 e 265 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 131 e 152 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con quattro ordinanze di analogo contenuto, emesse in data 8 gennaio 1980 nei procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed altro e l'Ente Ospedaliero "Marcello Malpighi", tra Gallerani Giovanna e Ospedali di Bologna, tra Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna ed infine tra Varrati Carlo e Ospedali di Bologna, il Pretore di Bologna, quale giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 18 aprile 1975, n. 148 (Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei d.P.R. 27 marzo 1969, nn. 130 e 128) in relazione agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione.

    I giudizi, nel corso dei quali sono state emesse tali ordinanze, risultano promossi al fine di ottenere dai laureati in medicina tirocinanti presso i mentovati enti ospedalieri, il riconoscimento del diritto ad un assegno "nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'assistente di ruolo". I ricorrenti si lamentavano, cioé, di aver percepito somme pari al 50% dello stipendio base dell'assistente di ruolo, non comprendendo gli enti ospedalieri in tale computo le indennità "di aggiornamento e rimborso spese" e "di servizio a tempo pieno", pur facenti parte, si assume, del "trattamento economico per il personale medico" ai sensi dell'art. 38 dell'Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero (23 giugno 1974).

    L'Amministrazione ospedaliera (costituitasi solo nel giudizio Bergami Tiziano ed altro contro Ospedale Malpighi) escludeva la fondatezza della pretesa sulla base del disposto di cui all'art. 12 l. 18 aprile 1975, n. 148 che prevede per i tirocinanti "un...

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