Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 1985

RelatoreAntonio La Pergola
Data di Resoluzione25 Luglio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 219

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 agosto 1954, n. 676 (Approvazione delle tabelle previste dall'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni) e del d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905 (Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Ferraretto Giovanni F. e C. e Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Isolabella e Figlio S.p.a. e Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 dell'anno 1978;

3) ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Ditta Carlo Salengo e Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno 1979;

4) ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. F.lli Ramazzotti e Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno 1979;

5) ordinanza emessa il 4 maggio 1978 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Soc. S.I.L.V.A. e Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

6) ordinanza emessa il 25 maggio 1978 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la Ditta S.I.L.V.A. Bianchi S.p.a. e Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre coppie di ordinanze emesse rispettivamente il 1 dicembre 1977, il 20 aprile e il 25 maggio 1978, il Tribunale di Milano censura i decreti del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676 e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti estere, contemplate nella tabella a tali atti allegata, per irrazionalità in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nonché per contrasto con l'art. 11 Cost..

    La parte in diritto delle ordinanze ha identico contenuto.

    Rileva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 570, sui prodotti importati elencati nella tabella B allegata al decreto presidenziale previsto dall'art. 3 della stessa legge é dovuta, al momento dell'importazione, un'imposta di conguaglio, rapportata all'IGE cui va soggetto il similare prodotto nazionale.

    La tabella allegata al d.P.R. n. 676 del 1954 contiene l'elenco dei prodotti da assoggettare alla suddetta imposta. Tale decreto é stato poi modificato con decreto legislativo delegato 23 agosto 1960, n. 905, emanato in base alla legge 7 luglio 1960, n. 633, al fine di adeguare le aliquote all'effettiva incidenza dell'imposta.

    Ad avviso del collegio rimettente é manifesta la volontà del legislatore circa il carattere perequativo dell'imposta, diretta ad eguagliare il carico tributario dei prodotti nazionali, soggetti ad IGE, e quello dei similari prodotti esteri.

    Senonché, osserva il giudice a quo, le acquaviti prodotte in Italia non si trovano in una posizione fiscale di svantaggio rispetto alle acquaviti estere, dal momento che il prodotto di base, nella specie il vino, é esente dall'IGE, in base al decreto legge 18 aprile 1950, n. 142. L'imposta di conguaglio sulle acquaviti da vino estere non avrebbe quindi l'effetto perequativo che dichiaratamente persegue, ma sottoporrebbe l'acquavite di provenienza estera ad un trattamento di sfavore rispetto ai similari prodotti nazionali; il che risulterebbe anche da accertamenti di carattere tecnico sul carico fiscale complessivo compiuti per incarico del Tribunale. Di qui la presunzione di una ingiustificata violazione delle norme pattizie sul principio della parità del carico tributario gravante sui prodotti dei, paesi aderenti, norme contenute nell'art. III (ora IV) del Tratatto GATT (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950, n. 295) e nell'art. 95 del Trattato CEE.

    Avendo il Tribunale con sentenze parziali adottato altra soluzione con riguardo alle norme oggetto della presente questione in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 95 del Trattato CEE, la questione medesima si pone con riguardo alla sola norma del Trattato GATT. La prima fattispecie - relativa alle ordinanze emesse il 1 dicembre 1977 - ha ad oggetto l'importazione di cognac e armagnac dalla Francia, paese membro della Comunità Europea, nel periodo compreso fra l'aprile 1958 e il dicembre 1973 (e la questione si pone perciò con riguardo al rimborso delle cifre versate dagli importatori, quali imposte di conguaglio, limitatamente al periodo anteriore all'entrata in vigore della normativa CEE, e quindi fino al 31 dicembre 1961); la seconda fattispecie - relativa alle ordinanze emesse il 20 aprile 1978 - ha ad oggetto le importazioni di cognac (e quindi sempre dalla Francia) avvenute fra l'aprile 1960 e l'ottobre 1971 (anche in questo caso evidentemente la questione si pone con riferimento alle sole importazioni avvenute prima del 1962); la terza fattispecie infine - relativa alle ordinanze emesse il 25 maggio 1978 - ha ad oggetto le importazioni di cognac, armagnac e brandy da Francia, Germania occidentale e Spagna, avvenute fra il 1971 e il 1975 (ed in questo caso la questione si pone perciò solo per le importazioni di brandy spagnolo).

    Secondo il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT