Sentenza nº 235 da Constitutional Court (Italy), 25 Ottobre 1985
Relatore | Oronzo Reale |
Data di Resoluzione | 25 Ottobre 1985 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 235
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Dott. ALDO CORASANITI
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 gennaio 1978 dal tribunale di Asti nel procedimento civile vertente fra Raviola Olga e Follis Ninfa ed altra iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Cavazza Vittoria ed altro contro Ferrario Palmira e Ferrario Palmira contro Cavazza Vittorio ed altro iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto in fatto
-
- Con ordinanza in data 5 gennaio 1978 (n. 139 del reg. ord. 1978), il tribunale di Asti sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice civile, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La questione veniva proposta nel corso di un procedimento civile promosso da Olga Raviola nei confronti della madre Follis Ninfa e della sorella Giuliana, volto ad ottenere la declaratoria di nullità, ex art. 781 del codice civile, della donazione (indiretta) fatta alla Follis dal marito, deceduto nel 1971, attraverso la intestazione di un'area fabbricabile e la successiva costruzione sulla medesima di un edificio a più piani ad uso di abitazione. Tale domanda si proponeva di far rientrare nella massa ereditaria il detto immobile quale unico cespite successorio.
Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1973, che ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile (divieto di donazione tra coniugi) si ebbe una modificazione del petitum sicché l'attrice richiese farsi luogo all'accertamento che il terreno edificabile era stato acquistato con denaro del de cuius e che l'edificio era stato costruito da questi con propri mezzi economici e per il tramite della propria impresa (esercitava infatti attività edilizia); donde, conseguenzialmente, l'attribuzione dell'immobile - o, subordinatamente, del denaro impiegato nell'acquisto del terreno e nella costruzione dell'edificio - alla massa ereditaria.
Da parte convenuta si eccepiva essere l'azione dell'attrice preordinata a quella di riduzione; se ne chiedeva perciò l'improponibilità in ragione del fatto che, essendosi aperta la successione legittima, la Follis non era erede ma legataria ex lege in forza dell'art. 581 del codice civile nel testo allora vigente, sicché qualsiasi domanda, direttamente o indirettamente preordinata alla riduzione delle donazioni, non avrebbe potuto essere proposta se non previa accettazione con beneficio di inventario, ex art. 564 del codice civile.
Il tribunale osservava che la...
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