Sentenza nº 243 da Constitutional Court (Italy), 29 Ottobre 1985

RelatoreLivio Paladin
Data di Resoluzione29 Ottobre 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 243

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29 ottobre 1984, n. 720, avente per oggetto "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali", promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Sardegna, notificati il 27 e 28 novembre 1984, depositati in cancelleria il 5 e 6 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 40, 42, 43 e 44 del registro ricorsi dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi gli avv.ti Alberto Predieri per la Regione Toscana, Giuseppe Fazio e Antonino Sansone per la Regione Sicilia, Alessandro Pace per la Regione Trentino-Alto Adige, Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna, e l'avv.to dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 27 novembre 1984, la Regione Toscana ha impugnato l'intera legge 29 ottobre 1984, n. 720 (sull'"istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"), deducendo in prima linea la violazione dell'autonomia finanziaria e contabile, garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 119, oltre che dall'art. 5 della Costituzione.

    Ad avviso della ricorrente, la disciplina predetta specialmente nell'interpretazione datane dal Governo sulla base dei decaduti decreti-legge n. 37 e 153 del 1984, comprimerebbe e rischierebbe di far scomparire l'autonomia finanziaria regionale, affidandone la sorte alle discrezionali determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Verrebbe così leso, in particolar modo, il principio per cui le Regioni possono disporre di un proprio servizio di tesoreria; verrebbe previsto, per effetto del secondo comma dell'art. 1 l. cit., che il Ministro del tesoro stabilisca criteri e modalità per le operazioni di tesoreria delle Regioni stesse, in violazione della riserva di legge imposta dall'art. 119 Cost.; verrebbe prescritto alle Regioni, d'altra parte, "di versare i frutti del proprio patrimonio in una contabilità" - sia pure fruttifera - "presso la tesoreria dello Stato" (o addirittura in una contabilità speciale non fruttifera), così violando gli stessi artt. 3 e 42 della Costituzione.

    Inoltre, "alla lesione di situazioni pluralistiche garantite" si affiancherebbe una "perdita di efficienza" per l'accresciuta difficoltà di pagamenti e di erogazioni spettanti alle Amministrazioni regionali, che a tal fine non disporrebbero se non del 4% delle proprie entrate. Ed a ciò aggiungerebbero - secondo il ricorso - gli effetti lesivi della autonomia regionale, dovuti all'inserimento nella tabella A, annessa alla legge n. 720, di enti dipendenti dalle Regioni quali gli I.A.C.P., per cui "tutto il movimento dei flussi di cassa" degli enti medesimi sarebbe assorbito nella tesoreria dello Stato.

    A sostegno di queste censure, la ricorrente adduce l'art. 2, penultimo comma, della legge in esame, che consentirebbe al Presidente del Consiglio dei ministri di modificare a sua discrezione le annesse tabelle A e B, permettendo così che le Regioni, oggi inserite nella tabella B, vengano domani sottoposte al più rigoroso regime di cui all'art. 1. Se ciò avvenisse - si afferma - svanirebbe del tutto "la diversità fra organi costituzionali ad autonomia garantita ed enti e soggetti che non hanno tale qualità", in violazione dello stesso principio generale d'eguaglianza.

  2. - La legge istitutiva del "sistema di tesoreria unica" é stata impugnata, altresì, dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, mediante ricorsi rispettivamente notificati il 27 e 28 novembre 1984.

    1. La Regione Trentino-Alto Adige denuncia l'invasione della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento delle Camere di commercio e dei Comuni, che sarebbe stata perpetrata dall'art. 1 della legge n. 720. Per effetto di tale disciplina, Comuni e Camere di commercio non avrebbero più "la piena ed immediata disponibilità delle entrate loro spettanti", che dovrebbero tutte affluire in contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, perdendo la loro naturale "feracità". Con ciò, verrebbero stabilmente innovati i principi fondamentali del diritto positivo, limitandosi la capacità giuridica propria di questi tipi di persone giuridiche pubbliche, malgrado l'ordinamento di esse rientri nella competenza della Regione Trentino-Alto Adige, già esercitata più volte dalla Regione medesima. E non soccorrerebbero, nel presente caso, quelle "transeunti situazioni di emergenza economica", dalle quali traevano lo spunto le previgenti leggi finanziarie.

      Da questo lato, pertanto, nemmeno la previsione che le entrate "proprie" degli enti di cui alla tabella A affluiscano in contabilità speciali fruttifere varrebbe ad escludere l'invasione dedotta da parte regionale. Ed anzi il vizio risulterebbe aggravato dalla circostanza che tale invasione sia stata addirittura posta in essere "con efficacia retroattiva", dato il disposto dell'art. 1, primo comma, con cui sono stati "fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372": per di più stabilendo la "decorrenza 30 agosto 1984", così da coprire il periodo di vigenza del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 521, anch'esso decaduto per mancata conversione. Afferma infatti il ricorso che, a parte ogni altra considerazione, il legislatore statale ordinario non avrebbe "il potere di dettare una disciplina retroattiva laddove si verta in materie riservate alla potestà legislativa delle regioni" (e dove non si tratti di vere e proprie leggi di conversione), ma sarebbe soltanto legittimato a stabilire de futuro principi fondamentali, suscettibili di essere integrati dalle leggi regionali.

      Per un altro verso, poi, anche il Trentino-Alto Adige afferma la violazione della propria autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale, ad opera del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della legge n. 720: il quale confliggerebbe con gli insegnamenti dati da questa Corte mediante la sentenza n. 162 del 1982, nella parte ove si estende alle Regioni a statuto speciale l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981. Il tentativo statale di incidere autoritativamente sulle disponibilità di enti politici territoriali, per di più dotati d'una autonomia speciale, sarebbe infatti incompatibile con l'autonomia politica degli enti medesimi. E, quanto alla parte eccedente il 4%, risulterebbe comunque lesa la riserva di legge costituzionalmente disposta in materia, dati i poteri affidati al Ministro del tesoro.

      Infine, il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 720 determinerebbe, a sua volta, l'invasione della competenza regionale in tema di unità sanitarie locali, pur limitandosi a prevedere che restino in vigore le disposizioni dell'art. 35 della legge n. 119 del 1981. Tutta la materia della contabilità delle U.S.L. sarebbe infatti riservata alla potestà legislativa primaria della Regione, come avrebbe confermato l'art. 6 bis del d.l. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980.

    2. Circa la Sicilia, essa chiede invece che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3 della legge n. 720, "nella parte in cui, limitando le funzioni della Regione Siciliana, violano gli artt. 14, 15, 19, 20 e 43 dello Statuto".

      Più di preciso, la ricorrente si duole di ciò che gli "Enti compresi nelle tabelle A e B annesse alla stessa legge e sottoposti al controllo della Regione Siciliana" (quali i Comuni, le Province e i loro consorzi, le Camere di commercio e gli Istituti autonomi delle case popolari o quali l'Ente acquedotti siciliani, gli Enti provinciali per il turismo, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e l'Ente di sviluppo agricolo della Regione) siano variamente coinvolti nel "sistema di tesoreria unica". Inoltre, nel ricorso si censura il fatto che l'impugnata disciplina incida sulla funzione legislativa già esercitata da parte regionale con la legge 12 agosto 1980, n. 85. La legge n. 720 sarebbe illegittima, cioé, per non aver "escluso dalle limitazioni che impone la materia di tesoreria l'Amministrazione diretta della Regione siciliana e quindi i fondi del relativo bilancio", non ancora materialmente trasferiti nelle disponibilità di cassa degli enti predetti; tanto più che il nuovo "sistema" si porrebbe, a tali effetti, in contrasto con le norme di attuazione dettate dai decreti presidenziali n. 683 del 1977 e n. 510 del 1956, in materia di lavori pubblici, di acque pubbliche e di turismo.

    3. Quanto infine alla Sardegna, il relativo ricorso si limita a denunciare gli artt. 2 e 3, nonché l'annessa tabella B della legge n. 720, per violazione dell'autonomia regionale e del principio generale d'eguaglianza.

      Sotto il primo aspetto, il ricorso sottolinea che le norme di attuazione statutaria, dettate in materia dal d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, prevedono somme "fin dall'origine regionali", che dunque non potrebbero più essere "intaccate" per mezzo di leggi e di provvedimenti dello Stato; mentre spetterebbe alla Regione - come affermato dalla Corte nella sentenza n. 107 del 1970 - "il potere di emanare norme legislative in materia di bilancio e contabilità regionale", nell'esercizio della sua esclusiva competenza a regolare...

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