Sentenza nº 349 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 1985

Relatoredott
Data di Resoluzione17 Dicembre 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 349

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 27 febbraio 1978 n. 41 (Provvedimenti in materia previdenziale); artt. da 16 a 19 l. 21 dicembre 1978 n. 843; art. 10 l. 3 giugno 1975 n. 160; artt. 14, 14 bis e 14 ter l. 29 febbraio 1980 n. 33, promossi con ordinanze emesse il 18 marzo 1980 dal Pretore di Aosta, il 16 luglio 1980 dal Pretore di Bassano del Grappa, il 9 marzo 1981 dal Pretore di Arezzo, il 2 marzo 1981 dal Pretore di Padova, l'11 marzo 1981 dal Pretore di Palermo, il 21 maggio 1981 dal Tribunale di Torino, il 28 aprile 1981 dal Pretore di Imperia, il 27 luglio 1981 dal Pretore di Firenze, il 27 ottobre 1981 dal Pretore di Aosta, l'11 gennaio 1982 dal Pretore di Genova, il 3 giugno 1981 dal Tribunale di Torino, il 3 marzo 1982 dal Pretore di La Spezia, il 18 marzo 1982 dal Tribunale di Torino, il 22 giugno 1981 dal Pretore di Milano, il 10 aprile 1981 dal Pretore di Milano, il 24 ottobre 1983 dal Pretore di Savona, il 10 novembre 1983 dal Pretore di Alessandria, il 18 maggio 1983 dal Pretore di Torino, il 22 marzo 1984 dal Pretore di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 335 e 672 del registro ordinanze 1980; ai nn. 345, 383, 391, 509, 591 e 794 del registro ordinanze 1981; ai nn. 42, 108, 213, 278, 395, 517 e 618 del registro ordinanze 1982; ai nn. 18, 316, 319 e 1194 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 173, 311 dell'anno 1980; nn. 276 e 304 dell'anno 1981; nn. 33, 89, 129, 185, 255, 283, 317 e 331 dell'anno 1982; n. 53 dell'anno 1983; nn. 162, 252, 176 dell'anno 1984 e n. 59 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Gianasso, Chiuppani, Ceresa, Delle Mura, Zanini, Maurizi, Radicati, Gianesini, Foga ed altri, Marotta, Curti, Benedetti ed altri, dell'Inpdai, dell'Inps, della Cassa di previdenza della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e della Cassa di previdenza del personale dello stesso istituto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 i giudici relatori dott. Francesco Saja e dott. Francesco Greco;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, Franzo Grande Stevens, Mattia Persiani per Gianasso, Chiuppani, Ceresa, Dalle Mura e Zanini, l'avvocato Parisio Ravajoli per Maurizi e Radicati, l'avvocato Mattia Persiani per Gianesini, Foga ed altri, l'avvocato Massimo Severo Giannini per Marotta, l'avvocato Andrea Comba per Curti, l'avvocato Marino Bin per Benedetti ed altri, l'avvocato Mario Capaccioli per l'Inpdai, l'avvocato Paolo Boer per l'Inps, l'avvocato Renato Scognamiglio per la Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, l'avvocato Mario Nigro per l'Istituto bancario San Paolo di Torino e la Cassa di previdenza del personale dello stesso istituto nonché l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso al Pretore di Aosta, Gianasso Giovanni, dirigente industriale in pensione, rilevava che la l. 30 aprile 1969 n. 153, contenente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, aveva stabilito nel suo art. 19, tra l'altro, l'aumento degli importi delle pensioni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolata dall'Istituto centrale di statistica (Istat) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. A questa disciplina - esponeva ancora il ricorrente - si erano adeguate via via numerose disposizioni di legge relative a diversi Fondi speciali di previdenza. Essa tuttavia era stata modificata dalla legge 3 giugno 1975 n. 160, la quale - per i lavoratori dipendenti - nell'art. 10 aveva stabilito un nuovo criterio di determinazione delle pensioni superiori al minimo. Precisamente esse sarebbero aumentate: a) in parte in quota variabile, risultante dalla differenza tra percentuale d'aumento delle retribuzioni minime degli operai dell'industria e percentuale d'aumento del costo della vita (primo comma); b) in parte in quota fissa, risultante dai punti di contingenza variamente tradotti in denaro, a seconda dei diversi periodi, dal 1976 in poi (terzo comma).

    Tanto premesso, il Gianasso chiedeva che l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai) venisse condannato a pagare, a titolo di pensione, la differenza tra quanto già corrisposto in base all'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 conv. in l. 27 febbraio 1978 n. 41 - con cui il sistema di cui alla legge sopra citata n. 160 del 1975 era stato esteso ai pensionati delle gestioni di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria - e la maggior somma che asseriva dovutagli in base alla l. 15 marzo 1973 n. 44, con cui ai pensionati ora detti era stato esteso il precedente sistema di cui alla l. n. 153 del 1969.

  2. - Con ordinanza del 18 marzo 1980 (reg. ord. n. 335 del 1980) il Pretore sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 41 del 1978 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

    Il magistrato osservava che la diminuzione in termini reali della pensione spettante all'attore (posto in quiescenza alla fine del 1973) e rideterminata ai sensi della norma impugnata, oltreché incostituzionale in quanto idonea a peggiorare irrazionalmente un trattamento legittimamente acquisito (art. 3 Cost.), poteva pregiudicare il soddisfacimento delle esigenze di vita dell'attore stesso (art. 38 Cost.); inoltre la pensione, dovendo in ogni caso essere connessa alla retribuzione, non sembrava proporzionata alla qualità e quantità del lavoro a suo tempo prestato (art. 36 Cost.).

    Il Pretore ravvisava una violazione dell'art. 3 Cost. anche perché riteneva non giustificata la differenza del meccanismo di perequazione delle pensioni minime rispetto a quelle superiori al minimo.

  3. - Il Pretore di Aosta sollevava analoghe questioni con ordinanza del 27 ottobre 1981 (n. 42 del 1982) emessa nella causa civile vertente tra Curti Luigi e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, nonché la Cassa di previdenza di quest'ultimo, le cui pensioni, prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, erano determinate dalle norme statutarie della detta Cassa.

    Questioni analoghe venivano sollevate ancora dai seguenti uffici giudiziari: Pret. di Bassano del Grappa con ordinanza del 16 luglio 1980 (n. 672/1980) in causa Chiuppani Giuseppe c. Inpdai; Pret. di Arezzo con ord. del 9 marzo 1981 (n. 345/1981) in causa Maurizi Mario ed altri (già dipendenti da imprese di gestione delle abolite imposte di consumo, ai quali la normativa in questione si applicava ai sensi della l. 1 luglio 1975 n. 296) c. Inps; Pret. di Palermo con ordinanze dell'11 marzo 1981 e del 22 marzo 1984 (n. 391/1981 e 1194/1984) in cause Caradonna e Conti c. Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio per le province siciliane (agli ex dipendenti bancari la norma impugnata si applicava in sostituzione dei contratti collettivi); Pret. di Padova con ordinanza del 2 marzo 1981 (n. 383/1981) in causa Gianesini c. Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo; Trib. di Torino con ordinanze del 21 maggio 1981 (n. 509/1981) in causa Ceresa e Dalle Mura c. Inpdai, 3 giugno 1981 (n. 213 del 1982) in causa Marinelli c. Inpdai, 18 marzo 1982 (395/1982) in causa Accatino ed altri c. Cassa di risparmio di Torino; Pret. di Imperia con ordinanza 28 aprile 1981 (n. 591/1981) in causa Zanon c. Inpdai; Pret. di Firenze con ordinanza del 27 luglio 1981 (n. 794/1981) in causa Zanini c. Inpdai; Pret. di Genova con ordinanza 11 gennaio 1982 (n. 108/1982) in causa Vaggi c. Inpdai; Pret. La Spezia con ordinanza 3 marzo 1982 (n. 278/1982) in causa Spinelli c. Inpdai; Pret. di Savona con ordinanza del 24 ottobre 1983 (n. 18/1984) in causa Tranquillo c. Inpdai; Pret. di Alessandria con ordinanza del 10 novembre 1983 (316/1984) in causa Zaccaria c. Inpdai; Pretore di Torino con ordinanza del 10 maggio 1983 (n. 319/1984) in causa Benedetti ed altri c. Enasarco.

    In alcune delle dette ordinanze venivano impugnate altresì la l. 21 dicembre 1978 n. 843 (artt. 16, 18), ossia la legge finanziaria per il 1979 (Pretori di Bassano del Grappa, Firenze, La Spezia, Savona, Alessandria; Tribunale di Torino), nonché gli artt. 14, 14 bis e 14 ter d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, nel testo risultante dalla l. di conv. 29 febbraio 1980 n. 33 (Pret. di Padova). Queste norme modificavano i modi di determinazione risultanti dall'art. 10 l. n. 160 del 1975, ma senza alterare il sopra descritto criterio distintivo tra pensioni minime e pensioni superiori al minimo.

    Il Pretore di Torino impugnava anche, direttamente, l'art. 10 ult. cit.

    Quali norme di riferimento il Pretore di Bassano del Grappa indicava, oltre agli artt. 36 e 38 Cost., art. 3 Cost., per il trattamento deteriore riservato ai pensionati Inpdai, i quali a differenza dei pensionati degli altri fondi di previdenza erano già...

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