Sentenza nº 356 da Constitutional Court (Italy), 21 Dicembre 1985

RelatoreAntonio La Pergola
Data di Resoluzione21 Dicembre 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 356

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo cpv., 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo, quarto e quinto comma, 13, primo comma, 16, primo e secondo comma, 17 e 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante "Interventi a sostegno dell'agricoltura", promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, e dei Presidenti delle Giunte delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, notificati rispettivamente il 5 e il 4 luglio 1984, depositati in cancelleria il 12 successivo ed iscritti ai nn. 20, 21, 23 e 24 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per le Province di Trento e Bolzano, gli avvocati Umberto Pototschning e Gualtiero Rueca per le Regioni Lombardia ed Emilia- Romagna e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1 - Con ricorso notificato il 5 luglio 1984, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente "Interventi a sostegno dell'agricoltura" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984), in riferimento agli artt. 8, n. 21, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione.

In particolare, la Provincia deduce:

  1. l'art. 16, primo comma, stabilisce che, "in relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge n. 984/77, la complessiva somma di lire 289.852 milioni é assegnata alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome". Alla Provincia ricorrente é assegnata la somma di lire 18.101 milioni.

    La riferita disciplina é stata emanata a seguito della sentenza della Corte n. 340 del 1983, con la quale venne dichiarata l'incostituzionalità della legge n. 984 del 1977 per la parte concernente la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

    Ciò premesso, la ricorrente rileva, anzitutto, che, essendo previsto, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 984/77, uno stanziamento complessivo a carico del bilancio dello Stato per il 1984 di lire 1.520 miliardi, applicando a tale importo il parametro popolazione/territorio prescritto dall'art. 78 dello Statuto - pari a 1,425% - sarebbe spettata alla Provincia un'assegnazione di lire 21.660 milioni, superiore quindi di 3.559 milioni a quella dianzi indicata di lire 18. 101 milioni.

    L'avvenuta defalcazione della quota spettante alla ricorrente (sia che dipenda dall'utilizzazione di un parametro inferiore a quello stabilito nello Statuto, sia, invece, dall'applicazione del parametro (corretto) non all'intero stanziamento - 1.520 miliardi - ma a quello ridotto previsto per i soli interventi da attuarsi tramite le Regioni - pari a 1.235,569 miliardi -), ha comunque determinato la violazione dei criteri per la determinazione della quota spettante alla Provincia stabiliti dal già citato art. 78 dello Statuto: anche, infatti, nel caso in cui fosse esatta la seconda ipotesi (come la ricorrente ritiene più probabile) ugualmente risulterebbe violato l'art. 78, là dove stabilisce che la quota di spettanza delle Province autonome deve essere calcolata tenendo conto anche degli stanziamenti previsti dalla legge per gli interventi effettuati direttamente dallo Stato "nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province autonome".

    L'art. 16, primo comma, violerebbe, inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, gli artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto, che riservano alla Provincia le competenze nelle materie oggetto degli interventi della legge censurata, e di nuovo l'art. 78 dello Statuto sotto l'ulteriore profilo del mancato rispetto della procedura ivi prevista a garanzia delle attribuzioni della Provincia, cioé il previo accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale.

  2. L'art. 16, secondo comma, della legge impugnata stabilisce che la Provincia ricorrente dovrà provvedere "con legge all'utilizzazione della somma di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA".

    Sostiene la ricorrente che detta norma, nel prescrivere l'assenso preventivo del CIPAA sul piano provinciale, impone alla Provincia una procedura tramite la quale il Governo possa esercitare una funzione di indirizzo e coordinamento, così violando la sfera di competenza esclusiva della Provincia stessa nella materia in esame, garantita dai citati artt. 8 e 16 dello Statuto: é ampiamente richiamata al riguardo la sentenza della Corte n. 340 del 1983, che dichiarò l'incostituzionalità della legge n. 984 del 1977 e le cui argomentazioni (specie là dove si legge che, quando opera la guarentigia dello Statuto speciale, le esigenze unitarie legittimano l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento solo in presenza di un interesse che deve nettamente configurarsi come insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale) debbono necessariamente valere, ad avviso della difesa della Provincia, a far dichiarare l'incostituzionalità anche della normativa in esame.

    Va poi considerato, conclude la ricorrente, che l'esigenza di armonizzare gli obiettivi della programmazione regionale con quella nazionale trova già soddisfazione in altre norme legislative che prevedono gli strumenti idonei a tale scopo: l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (integrato dall'art. 34 legge 5 agosto 1978, n. 468) stabilisce infatti che il Governo può far valere l'interesse nazionale dell'unitarietà e coerenza degli obiettivi perseguiti attraverso la spesa pubblica in sede di controllo della legge regionale ex art. 127 Cost..

  3. L'art. 19, secondo comma, infine, che sostituisce l'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, stabilisce che le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, potranno apportare all'occorrenza variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla presente legge". Il vincolo che in tal modo la norma pretende di imporre alla Provincia sarebbe, ad avviso di questa, palesemente incostituzionale, riguardando una materia riservata alla competenza esclusiva della Provincia stessa. Peraltro, la ricorrente ha già dato, in base all'art. 2, secondo comma, della legge citata n. 153/75, autonoma e completa attuazione alle direttive CEE nn. 159, 160 e 161 del 1972 con la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, stabilendo anche la destinazione dei fondi in questione. Risultano, quindi, violate non solo la potestà legislativa ed amministrativa della Provincia (artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto), ma anche la autonomia finanziaria provinciale (art. 78 Statuto), in quanto spetta alla Provincia programmare gli interventi ed utilizzare le proprie risorse finanziarie nella materia in questione senza vincoli a specifiche destinazioni, secondo il principio generale sancito dall'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335, che tanto più vale per la Provincia ricorrente, cui la Corte ha riconosciuto (sent. n. 162/82) un'autonomia finanziaria anche più estesa di quella propria delle Regioni a Statuto ordinario.

    1.2 - Con ricorso notificato il 5 luglio 1984, anche la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge n. 194 del 1984. Le argomentazioni contenute nel ricorso sono sostanzialmente identiche a quelle svolte dalla Provincia di Trento. Va soltanto rilevato che la ricorrente denuncia la violazione, oltre che degli artt. 8 n. 21, 16 e 78 dello Statuto, anche degli artt. 3, terzo comma; 8 nn. 7, 8, 15 e 16; e 79 dello Statuto stesso, ma senza addurre motivazioni ulteriori.

    1.3 - Si é costituito in entrambi i giudizi, con unico atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

  4. In primo luogo, l'Avvocatura eccepisce l'infondatezza della censura relativa alla determinazione delle somme assegnate alle Province dall'art. 16, primo comma, impugnato: che tale determinazione sia avvenuta applicando il parametro stabilito ai sensi dell'art. 78 dello Statuto non già all'intero importo del fondo, bensì a quello minore depurato della quota riservata al finanziamento degli interventi di competenza statale é perfettamente legittimo secondo l'Avvocatura, in quanto, trattandosi della ripartizione tra Regioni e Province autonome di un fondo istituito con specifica destinazione, solo tenendo conto esclusivamente del complesso delle somme destinate a finanziare l'esercizio delle funzioni regionali poteva essere garantita la parità di trattamento tra Regioni e Province autonome.

    D'altronde, osserva l'Avvocatura, l'art. 78 dello Statuto, là dove afferma che "sarà tenuto conto anche delle spese per interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli...

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