Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 19 Gennaio 1984

RelatoreLivio Paladin
Data di Resoluzione19 Gennaio 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1982 dalla Corte di cassazione, sui ricorsi proposti da Pristerà Franco c/Banco di Napoli, Porreca Armando c/Banco di Napoli ed altri, Banco di Napoli c/Guidotti Salvatore ed altri, Banco di Napoli c/Poto Domenico e Poto Domenico c/Banco di Napoli, iscritte ai nn. 823, 824, 825 e 826 del registro ordinanze 1982 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 108, 94 e 121 dell'anno 1983.

Visti l'atto di costituzione del Banco di Napoli, di Porreca Armando, dell'Unione Pensionati del Banco di Napoli, di Guidotti Salvatore ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi gli avvocati Gaetano Rizzo e Renato Scognamiglio per il Banco di Napoli, Filippo Satta per Porreca Armando, Riccardo Capobianco per Guidotti Salvatore ed altri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1982 (reg. ord. n. 823/1982), la Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 all. T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, là dove si stabilisce - come precisa il dispositivo - che "le controversie in materia di pensioni degli impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di Sicilia, sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti"; e ciò, per dedotta violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

    La Corte regolatrice motiva sulla rilevanza della questione medesima, osservando che - nella specie - era stato proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. chiedendosi che fosse "affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla lite attinente al trattamento pensionistico "di un ex dipendente del Banco di Napoli.

    Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che da oltre cinquant'anni sarebbe venuto meno il "presupposto" della norma impugnata, "cioè la funzione di Istituto di Emissione esercitata sia dal Banco di Napoli che da quello di Sicilia". Attualmente, per contro, i predetti istituti avrebbero natura di "enti pubblici economici", donde "la ormai completa privatizzazione" del rapporto di lavoro dei loro dipendenti, "con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie". Né "la persistente vigenza della norma attributiva delle controversie in materia di pensioni di tali dipendenti alla giurisdizione della Corte dei conti", diversamente da ciò che si verifica per i dipendenti degli altri istituti bancari (compresi quelli di diritto pubblico), troverebbe sufficiente giustificazione nella norma - assai raramente applicabile - per cui i servizi statali sono tuttora ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.

    La denunciata disparità di trattamento sarebbe invece illegittima, anzitutto perché i dipendenti in esame "sono costretti a rivolgersi a due giudici distinti, rispettivamente, per quel che concerne la tutela delle posizioni che attengono al rapporto di impiego in generale, ivi comprese quelle che derivino dalla cessazione del rapporto, e per quel che concerne la tutela dei diritto alla pensione, laddove gli altri dipendenti della medesima categoria trovano dinanzi all'unico giudice ordinario, quale giudice del lavoro, la tutela di tutte le posizioni giuridiche attinenti alla situazione di quiescenza". Al che si aggiungerebbe, pur senza implicare un'immediata lesione del diritto di difesa, la circostanza che, rispetto al giudizio ordinario, "il giudizio dinanzi alla Corte dei conti si svolge in unico grado" e dà luogo a pronunce che sono assoggettate al sindacato della Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  2. - Identica questione é stata riproposta dalle sezioni unite della Cassazione, con altre tre ordinanze contemporanee alla prima (reg. ord. nn. 824 - 826/1982), emesse nel corso di giudizi concernenti l'adeguamento delle pensioni ai miglioramenti retributivi nel frattempo conseguiti dai dipendenti in servizio (sulla base dell'art. 108 del regolamento per il personale del Banco di Napoli). In punto di rilevanza, le ordinanze osservano che tali controversie, al pari di quelle aventi ad oggetto la liquidazione delle pensioni, rientrerebbero nella giurisdizione della Corte dei conti, specificamente prevista dalla norma impugnata.

  3. - In tutti i giudizi si é costituito il Banco di Napoli, concludendo nel senso dell'infondatezza e poi motivando questo assunto mediante una memoria depositata in vista della pubblica udienza.

    La difesa dell'istituto esclude, anzitutto, che la giurisdizione spettante in materia alla Corte dei conti fosse fondata sulla "facoltà di emettere biglietti", già propria dei Banchi di Napoli e di Sicilia: sia perché tale facoltà risaliva al 1874, ben prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, sia perché i dipendenti in questione "usufruivano già da tempo di un trattamento di pensione, con caratteristiche derivate da quello dei dipendenti dello Stato". La "ragione...

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