Sentenza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 15 Febbraio 1984

RelatoreDott
Data di Resoluzione15 Febbraio 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 25

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2758 e 2772 del codice civile, così come modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi); combinato disposto degli artt. 2751 bis, n. 2, 2758 e 2778, n. 7, del codice civile, promossi con le ordinanze 14 maggio 1980, 28 febbraio 1980, 16 ottobre 1980, 1 aprile 1981, 12 novembre 1981, 7 gennaio 1982 e 20 maggio 1982, rispettivamente dal Giudice delegato del Tribunale di Reggio Emilia, dai Tribunali di Milano (n. 4), di Reggio Emilia (n. 2), di Udine, iscritte ai nn. 521 e 732 del registro ordinanze 1980, ai nn. 72, 385 e 386, del registro ordinanze 1981, ai nn. 35, 325 e 672 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 270, 338 dell'anno 1980, nn. 105, 276 dell'anno 1981, nn. 129, 297 dell'anno 1982 e n. 60 dell'anno 1983. Visti gli atti di costituzione della s.p.a. SIPRA e dell'ENEL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Dott. Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Carmine Punti per la s.p.a. SIPRA, Michele Giorgianni per l'ENEL e l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

L'Azienda Gas Acqua consorziale di Reggio Emilia, con istanza diretta al giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia, chiedeva fra l'altro di essere ammessa al passivo del fallimento "La Nuova Pneus" s.r.l., per la somma di Lit. 52.412 in via privilegiata per credito di rivalsa I.V.A. per la cessione dei propri prodotti.

Il giudice, con ordinanza del 14 maggio 1980, osservava che, alla stregua della normativa vigente, il credito risultava assistito dal solo privilegio speciale sui mobili, ai sensi del secondo comma dell'art. 2758 cod. civ. come modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 426, e non più dal privilegio generale di cui all'art. 1 D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, istituito allora allo scopo di ovviare alla non esercitabilità concreta del privilegio in relazione alla cessione di quei beni che non avrebbero potuto essere mai rintracciati nel patrimonio del debitore perché consumati o trasformati. Invero, proseguiva il Tribunale, la legge 29 luglio 1975 n. 426, aveva modificato l'art. 2758 cod. civ., istituendo una nuova disciplina dei privilegi dei crediti dello Stato relativi alle imposte indirette, nonché dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalla norma relativa all'I.V.A. limitando il privilegio afferente questi ultimi ai soli "beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio", e tale disciplina era stata intesa dalla giurisprudenza come abrogativa di quella precedente, in quanto regolante in maniera compiuta l'intera materia dei privilegi che assistono i crediti I.V.A. compresi quelli dell'avente diritto a rivalsa, come nella specie, senza lasciare spazio ad altra normativa posta al di fuori del codice.

Ciò posto, il giudice con ordinanza 14 maggio 1980 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 5 della legge n. 426 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Sotto il primo profilo, osserva che il privilegio speciale sui soli mobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio non sarebbe idoneo a tutelare chi, come nella specie l'Azienda sopra indicata, ceda beni consumabili o energie, in quanto in tali casi non si rinviene mai nel patrimonio del debitore l'oggetto del privilegio. La tutela quindi si rivelerebbe solo nominale perché per definizione il bene su cui dovrebbe esercitarsi il privilegio cessa di esistere nel momento stesso in cui viene ceduto e tale circostanza di fatto si presenterebbe "costante ed indefenibile", onde non potrebbe assimilarsi agli inconvenienti di fatto che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto idonei ad escludere la sindacabilità della norma in questa sede.

Con ciò si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei creditori per rivalsa I.V.A. su cessione di beni mobili della detta natura rispetto ai creditori allo stesso titolo per cessione di beni inconsumabili.

Sotto il secondo profilo il giudice osserva che nell'imposta sul valore aggiunto, indice della capacità contributiva sarebbe il consumo, onde il soggetto tenuto al versamento dell'imposta nelle fasi precedenti il consumo salvo rivalsa deve essere garantito in ordine al recupero del relativo importo, giacché, in caso contrario, il tributo verrebbe a gravare in via definitiva su chi non é portatore della capacità contributiva giustificante il tributo stesso.

Con la stessa ordinanza il giudice ha altresì prospettato un ulteriore ordine di questioni di legittimità, attinenti al credito di rivalsa I.V.A. spettante al professionista che ricevendo il pagamento del corrispettivo della sua opera (nella specie il dott. Calzolari, ammesso al passivo in via privilegiata per la complessiva somma di Lit.7.025.217 per spese ed onorari, oltre l'I.V.A. di rivalsa) non vedrebbe assicurato il pagamento del suo credito pur essendo obbligato al versamento del tributo.

Si osserva in proposito nell'ordinanza che in caso di fallimento del debitore il privilegio generale sui mobili che assiste il credito per prestazione professionale, ex art. 2751 bis c.c., non può essere esteso al credito di rivalsa, che non potrebbe essere considerato un accessorio del credito per prestazione professionale e quindi collocabile in privilegio dello stesso grado.

La disparità di trattamento fra il credito di rivalsa del prestatore di servizi assistito da privilegio se i servizi si riferiscono a...

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