Sentenza nº 80 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 1984
Relatore | Oronzo Reale |
Data di Resoluzione | 29 Marzo 1984 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 80
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 263 bis, comma secondo, del codice di procedura penale sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 novembre 1982 dal tribunale di Roma nel procedimento di riesame del provvedimento restrittivo della libertà riguardante Scaletti Alessandro iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 29 novembre 1982 dal tribunale di Roma sui procedimenti per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale di Mobili Daniela ed altri iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dal tribunale di Cosenza sull'istanza proposta da Tripicchio Francesco iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 355 dell'anno 1983;
udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito l'Avvocato generale dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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- Con due ordinanze di contenuto pressoché identico (iscritte ai nn. 64 e 70 del reg. ord. 1983) il tribunale di Roma, nel corso di due distinti procedimenti, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 263 bis, comma secondo, c.p.p., nel testo sostituito in forza dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (istitutivo del c.d. Tribunale della Libertà), nella parte in cui detta norma prevede che il termine di cinque giorni per la proposizione della richiesta di riesame da parte del difensore decorra dall'esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura, indipendentemente dalla conoscibilità di tale provvedimento da parte del difensore medesimo. Si assumono violati gli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione.
-
- A sostegno della non manifesta infondatezza della questione sollevata il tribunale osserva che la norma impugnata, pur prevedendo che il potere di richiedere il riesame del provvedimento restrittivo spetta tanto all'imputato quanto al suo difensore, di fatto in taluni casi precluderebbe a quest'ultimo di esercitare tale facoltà, atteso che si può facilmente verificare l'ipotesi in cui il difensore venga a conoscenza del provvedimento restrittivo o...
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