Ordinanza nº 87 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 1984

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione29 Marzo 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 87

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REAT E

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1983 dal pretore di Legnano nei procedimenti civili riuniti Travagli Giovanni ed altro contro s.a.s. Costruzioni Meccaniche Caccia iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1983,

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nella causa civile indicate in epigrafe, il Pretore di Legnano sollevava questione mcidentale di legittimit‡ costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma Cost.,

che, dovendosi decidere sul calcolo dell'indennit‡ di anzianit‡ spettante ad operaio assunto il 14 marzo 1934, licenziato il 22 gennaio 1942 perchÈ chiamato alle armi, e poscia riassunto a fine servizio militare il 23 luglio 1946, in un rapporto di lavoro definitivamente cessato il 31 ottobre 1981, il Pretore riteneva rilevante la questione di legittimit‡ del C.C.N.L. citato che prevedeva il licenziamento del dipendente in occasione della chiamata alle armi,

che peraltro il Pretore riteneva necessaria la rimessione degli atti a questa Corte nel presupposto che il contratto collettivo debba considerarsi atto avente forza di legge,

che nessuno si È costituito nel giudizio, nÈ ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte ha ripetutamente avvertito che quei contratti non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, e tale forza non acquistarono neppure allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre 1944 n. 369 dispose che le norme corporative mantenessero la loro originaria efficacia onde evitare che, a seguito della...

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