Ordinanza nº 87 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 1984
Relatore | Ettore Gallo |
Data di Resoluzione | 29 Marzo 1984 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 87
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REAT E
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1983 dal pretore di Legnano nei procedimenti civili riuniti Travagli Giovanni ed altro contro s.a.s. Costruzioni Meccaniche Caccia iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1983,
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza e nella causa civile indicate in epigrafe, il Pretore di Legnano sollevava questione mcidentale di legittimit‡ costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma Cost.,
che, dovendosi decidere sul calcolo dell'indennit‡ di anzianit‡ spettante ad operaio assunto il 14 marzo 1934, licenziato il 22 gennaio 1942 perchÈ chiamato alle armi, e poscia riassunto a fine servizio militare il 23 luglio 1946, in un rapporto di lavoro definitivamente cessato il 31 ottobre 1981, il Pretore riteneva rilevante la questione di legittimit‡ del C.C.N.L. citato che prevedeva il licenziamento del dipendente in occasione della chiamata alle armi,
che peraltro il Pretore riteneva necessaria la rimessione degli atti a questa Corte nel presupposto che il contratto collettivo debba considerarsi atto avente forza di legge,
che nessuno si È costituito nel giudizio, nÈ ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte ha ripetutamente avvertito che quei contratti non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, e tale forza non acquistarono neppure allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre 1944 n. 369 dispose che le norme corporative mantenessero la loro originaria efficacia onde evitare che, a seguito della...
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