Sentenza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 11 Aprile 1984

RelatoreFrancesco Saja
Data di Resoluzione11 Aprile 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 102

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 24, comma secondo, del t.u. leggi della Provincia di Bolzano 23 giugno 1970 n. 20 (ordinamento urbanistico provinciale), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1977 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - sul ricorso del Comune di Bressanone contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1978 e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Provincia di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con citazione del 9 settembre 1971 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dopo aver esposto di aver ottenuto dal Comune di Bressanone licenza per la costruzione di due edifici di abitazione su un'area del proprio demanio (area di pertinenza ferroviaria) e di avere pagato una parte del contributo per le opere di urbanizzazione, conveniva il detto Comune davanti al Tribunale di Trento, chiedendo dichiararsi che i detti edifici non erano in realt‡ soggetti a licenza edilizia e perciÚ non era neppure dovuta la contribuzione per le opere di urbanizzazione, e chiedendo altresÏ la condanna alla restituzione di quanto a tale titolo gi‡ pagato.

    Il convenuto si costituiva ed eccepiva il difetto della giurisdizione ordinaria, invocando l'art. 24 del testo unico delle leggi urbanistiche della Provincia di Bolzano approvato con d.p. 23 giugno 1970 n. 20, nella parte in cui imponeva la licenza edilizia anche per tutti gli edifici da costruire sul demanio statale con la sola eccezione delle opere per la difesa nazionale.

    Il Tribunale, accogliendo tale eccezione, riteneva che l'Amministrazione statale era titolare non gi‡ di un diritto soggettivo ma di un mero interesse legittimo e di conseguenza, con decisione del 16 dicembre 1972, declinava la propria giurisdizione, affermando quella del giudice amministrativo.

    La Corte d'appello di Trento per contro, con sentenza del 10 maggio 1974, osservava che l'azione era fondata non gi‡ sulla deduzione dell'illegittimo esercizio del potere da parte del Comune bensÏ sull'assolata carenza del potere stesso nonchÈ sulla pretesa di restituzione della somma gi‡ pagata; ciÚ che imponeva di ravvisare un diritto soggettivo quale fondamento della causa petendi: ne conseguiva l'appartenenza della controversia al giudice ordinario e quindi la necessit‡ di rimandare le parti davanti al tribunale ex art. 353 cod. proc. civ.

    Contro questa decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione e la Corte Suprema, con ordinanza del 7 luglio 1977 (reg. ord. n. 573 del 1977 in G. U. n. 53 del 22 febbraio 1978), sollevava questione di legittimit‡ costituzionale della citata disposizione dell'art. 24 d.p. n. 20 del 1970.

    Ad avviso della Corte l'eventuale dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale di questa norma avrebbe consentito di ravvisare nei fatti di causa la violazione di un diritto dell'Amministrazione ferroviaria, ciÚ che bastava per ritenere la rilevanza della questione. In proposito, la Corte ravvisava nella legislazione statale un principio generale di esclusione delle opere costruite dallo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT