Sentenza nº 130 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 1984
Relatore | Oronzo Reale |
Data di Resoluzione | 04 Maggio 1984 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 130
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MA LAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORA SANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Masieri Luciano e Caren S.p.a. iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di una vertenza di lavoro, avente ad oggetto la richiesta di Luciano Masieri, dipendente della "Caren - Cartografica del Reno S.p.a.", di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia e nullità del licenziamento intimatogli ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge n. 604 del 1966, giustificato dall'asserita perdita, pressoché totale, della capacità lavorativa dello stesso Masieri, conseguente a sopravvenuto aggravamento di una miopia congenita, e tale da poter determinare pregiudizio alla incolumità del dipendente stesso, dei compagni di lavoro, oltreché degli impianti, il pretore di Bologna con ordinanza 7 ottobre 1976 (n. 1 del reg. ord. 1977) sollevava, su istanza del ricorrente, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui tale norma non prevede che anche il lavoratore divenuto incapace di svolgere le sue mansioni per invalidità sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro, o quello già invalido, ma assunto in via ordinaria, abbiano diritto alle garanzie procedimentali e sostanziali previste dalla citata norma. Ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 38, terzo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo osserva che sarebbe "conforme allo spirito della Costituzione" ed in particolare ai parametri sopraindicati una normativa che fornisse le stesse forme di tutela anche al lavoratore, non assunto obbligatoriamente in ragione della disciplina sul collocamento obbligatorio, che sia colpito da menomazione invalidante sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro, peraltro instauratosi nelle forme normali.
Ora, il citato art. 20 della legge n. 482 del 1968, prevede che l'invalido, collocato obbligatoriamente e che non sia in grado di svolgere le mansioni in atto commessegli, possa chiedere alla Commissione Medica Provinciale che sia emesso un giudizio sulla sua residua capacità lavorativa e che, ove questo sia positivo, venga emanato un provvedimento che impone al datore di lavoro di adibirlo a mansioni professionalmente equivalenti e meno pesanti di quelle prima espletate.
Secondo il giudice a quo una normativa quale quella testé descritta prescinderebbe del tutto dalle particolari prerogative riconosciute all'invalido al momento del collocamento obbligatorio, in quanto risponde alla esigenza di mantenere il...
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