Sentenza nº 138 da Constitutional Court (Italy), 07 Maggio 1984

RelatoreFrancesco Saja
Data di Resoluzione07 Maggio 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 138

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) , promossi con le ordinanze emesse il 16 dicembre 1982 e 20 gennaio 1983 dal Tribunale di Ravenna, il 1 febbraio, l'11 gennaio e il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Orvieto, il 9 aprile 1983 dal Tribunale di Ancona, il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Parma, il 3 maggio 1983 dal Tribunale di Siena, il 26 marzo e 6 aprile 1983 dal Tribunale di Modena, il 21 aprile e il 19 maggio 1983 dal Tribunale di Montepulciano, il 3 maggio 1983 dalla Corte d'appello di Bologna, il 2 giugno 1983 dal Tribunale di Montepulciano, il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Macerata, il 3 maggio e 5 luglio 1983 dalla Corte d'appello di Bologna, il 30 e 9 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto, il 5 luglio 1983 dalla Corte d'appello di Bologna, il 21 giugno 1983 dal Tribunale di Voghera, il 27 maggio 1983 dal Tribunale di Arezzo, il 5 luglio, 28 giugno e 11 giugno 1983 dal Tribunale di Ancona, il 12 luglio e 27 settembre 1983 dal Tribunale di Mantova, il 13 ottobre 1983 dal Tribunale di Macerata, l'8 ottobre 1983 dal Tribunale di Ancona, il 23 settembre 1983 dal Tribunale di Fermo, il 10 ottobre 1983 dal Tribunale di Modena, il 25 maggio 1983 dal Tribunale di Pesaro, il 1 luglio e 21 ottobre 1983 dal Tribunale di Vasto, iscritte rispettivamente ai nn. 87, 226, 227, 228, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 466, 510, 511, 512, 513, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 725, 726, 728, 730, 731, 732, 767, 771, 774, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 902, 950, 951, 954, 955, 956, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 992, 993, 994, 1013, 1014, 1015 e 1016 del 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 177, 198, 205, 219, 267, 295, 301, 315, 322, 336, 342, 349 del 1983 e nn. 4, 11 e 18, 25 e 32 del 1984. Visti gli atti di costituzione di Pezzi Achille, Ghetti Pierluigi ed altra, Brusi Luigi, della Società Tenuta di Corbara, di Alessandrini Angelo ed altra, Timoncini Emilio, Cenni Domenico, Stacchiotti Giulio, Bertogalli Macedonio, Agostoni Emilio ed altri, Borsi Anna, Meoni Ada ed altra, Gaetani Bonifacio ed altra, Paccagnini Cipriano, Savio Clementina ed altri, Melli Gustavo ed altri, della s.r.l. Immobiliare Cimarosa, di Nanni Daria, Fuligni Maria ed altri, Noli Mario ed altri, Rinaldini Sandro ed altri, Mangiavacchi Ornella ed altra, Bardi Pietro, Gori Clelia, Bertoli Anna ed altri, Paolucci Aldo, della società Immobiliare Agricola, di Paolozzi Tullia, della s.n. c. Azienda Agraria Fregoli, di Rettori Giancarlo ed altra, Clò Geminiano ed altri, Mattioli Lodovico ed altra, Bugamelli Giuseppe, Torreggiani Vittorio ed altra, Notari Andrea, Mascagni Luisa, Fortunato Laura, Martini Dino ed altra, Archi Antonio, Baldassarri Apollonia, Zannetti Giammarco ed altro, Latini Macioti Paola ed altro, Giorgi Vimercati, di Vistarino Carlo, Sangiorgi Giuseppe, Dirani Alberto, Dari Marco, Moretti Paolo, Frattani Enrico, della società Sinigiola, di Gatto Cesare, Giampieri Eusebio, Bernacchia Ricciotti Antonietta, Buldrini Alessandro, dell'Istituto Muzio Gallo, Ciamartori Rolando ed altra, Bellucci Ernesto ed altra, Hercolani Fava Simonetti Filippo, Berti Sisti Orlanda, Giuliani Giuliana ed altri, Zonghi Anna Serena, Mancinelli Alvaro, Battaglia Ludovica, Pallucchini Amato ed altri, Menichini Maria Luisa, Moscatelli Gentilini Diana ed altra, Toffoli Bortolo ed altro, Suriani Alfonso, Bassi Renato ed altra, Bioli Corrado ed altro, Cecchini Egidio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 1984 il Giudice relatore Francesco Saja;

uditi gli avvocati Salvatore Orlando Cascio, Michele Giorgianni e Giuseppe Guarino per i concedenti, Emilio Romagnoli, Pietro Rescigno e Francesco Galgano per i concessionari e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso del 14 settembre 1982 il concedente Pezzi Achille chiedeva che la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ravenna dichiarasse, per vari motivi, non poter aver luogo la conversione del contratto di mezzadria in affitto, chiesta dal mezzadro Timoncini Emilio ai sensi dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, contenente norme sui contratti agrari.

    Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 16 dicembre 1982 (reg. ord. n. 87 del 1983) , sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge citata, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 44 Cost.

    Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'istituto della conversione in affitto dei contratti agrari associativi - caratterizzato dall'attribuzione di un diritto potestativo al concessionario, che può attuare la conversione stessa senza bisogno di consenso del concedente, mentre la proposta di questo deve essere seguita dalla accettazione del primo (art. 28 l. cit.) - sembra contrastare anzitutto con la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., libertà suscettibile di essere limitata a fini di utilità sociale, ma non di essere soppressa. Né, aggiunge il Tribunale, può dubitarsi che il concedente sia, insieme al mezzadro, titolare dell'impresa agricola, non bastando ad annullare tale qualifica il fatto che esistono alcuni concedenti "assenteisti". L'istituto della conversione contrasta, secondo il Tribunale, anche con gli artt. 42 e 44 Cost., in quanto la compressione dell'autonomia negoziale limita il diritto di proprietà, con conseguente sostanziale espropriazione, senza che ciò giovi al razionale sfruttamento del suolo ed alla costituzione di equi rapporti sociali.

    Le disposizioni impugnate sembrano al giudice rimettente contrastare, ancora, coi principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché, pur presupponendo una migliore corrispondenza del contratto di affitto all'utilità sociale, esse affidano la conversione alla volontà delle parti, lasciando così in vita alcuni contratti associativi, con il conseguente diverso trattamento di situazioni eguali.

    Dubita infine il Tribunale che l'istituto in questione leda il diritto al lavoro di cui all'art. 4, primo comma, Cost., potendo la conversione risolversi in un obbligo del concedente di abbandonare la propria attività lavorativa per unilaterale volontà del concessionario, a cui é dato anche di accettare o meno la proposta delle forme associative di cui agli artt. 30 e 36 l. cit.

  2. - Le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Tribunale con le ordinanze 20 gennaio 1983, in causa Ghetti c. Drei (reg. ord. n. 226 del 1983), Ghetti c. Benedetti (reg. ord. n. 227 del 1983), Brusi c. Cenni (reg. ord. n. 228 del 1983).

    In queste ordinanze il giudice rimettente aggiunge, quanto all'art. 3 Cost., che l'irragionevolezza delle norme impugnate sarebbe confermata dal fatto che esse lasciano in vita le imprese associative più deboli e sacrificano quelle dotate di maggiori capitali, in quanto l'art. 31 l. cit. esclude dalla conversione le unità produttive insufficienti

  3. - Con ricorso del 14 dicembre 1982 Martini Caterina, concedente, chiedeva che la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Parma dichiarasse non potere aver luogo la conversione del contratto di mezzadria in affitto, chiesta dal mezzadro Visconti Renzo ai sensi della legge 3 maggio 1982 n. 203.

    Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza del 16 febbraio 1983 (reg. ord. n. 510 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge citata, con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 41, 42, 43, 44, 46 Cost.

    Le questioni venivano motivate sostanzialmente con gli stessi argomenti già svolti nelle ordinanze di rimessione del Tribunale di Ravenna. é anche ravvisabile, secondo il giudice rimettente, un'espropriazione di impresa a carico del concedente che sul fondo ha investito capitali e svolto un'attività di gestione, senza che ricorrano i presupposti (interesse generale, procedimento legale e indennizzo) di cui all'art. 43 Cost.

    La trasformazione del concedente da esercente un'attività economica in mero reddituario si porrebbe in contrasto anche con l'art. 4 Cost., violando il diritto al lavoro, inteso quale possibilità di scegliere l'attività lavorativa ed i suoi modi di esercizio.

    L'ingiustificato sacrificio di una delle parti del rapporto associativo lederebbe, ancora una volta, il principio di eguaglianza: né sarebbe possibile definire il mezzadro quale parte più debole, stante la legislazione speciale a lui particolarmente favorevole.

    Altro motivo di incostituzionalità é dato, secondo l'ordinanza di rimessione, dal contrasto con l'art. 46 Cost, che asseconda forme di imprenditorialità associativa.

    Sarebbe anche violato l'art. 44 Cost., poiché il sacrificio eccessivo dell'interesse del proprietario impedirebbe l'instaurazione di più equi rapporti sociali, nonché l'art. 42 Cost., per l'esiguità del canone d'affitto, determinato ancora secondo le rendite catastali del 1939.

    Il mutamento unilaterale della causa del contratto contrasterebbe, infine, col principio di autonomia negoziale e così, indirettamente, ancora con gli artt. 41 e 42 Cost.

    Ordinanze sostanzialmente...

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