Sentenza nº 148 da Constitutional Court (Italy), 24 Maggio 1984

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione24 Maggio 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 148

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma primo e 77, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Mohamed Mokhtar iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 dell'anno 1982;

2) ordinanze emesse il 19 e 26 marzo 1982 dal Pretore di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Buontempone Domenico e Barrile Giuseppe iscritte ai nn. 329e 330 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 290 e 297 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa l'11 marzo 1982 dal Pretore di Pontassive nel procedimento penale a carico di Farneti Marino iscritta al 382 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 26 marzo 1982 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Petrini Giuseppe ed altro iscritta al n. 481 del registro delle ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno 1982;

5) ordinanza emessa l'8 giugno 1982 dal Pretore di Chioggia nel procedimento penale a carico di Vianello Clorindo iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 2 luglio 1982 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Cataneo Salvatore iscritta al n. 706 dal registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

7) ordinanza emessa il 24 giugno 1982 dal Pretore di Palmi nel procedimento penale a carico di Tedesco Giuseppe iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1983;

8) ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Saitta Teodoro iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 dell'anno 1983;

9) quattro ordinanze emesse l'8 e 14 ottobre 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti penali a carico di Sette Giulio ed altro, Sermoneta Alberto ed altri, Costanzo Agostino ed altri, Gagliardi Claudio ed altri, iscritte ai nn. 864, 865, 866, 867 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 149 e 163 dell'anno 1983;

10) due ordinanze emesse il 17 giugno e 15 novembre 1982 dal Pretore di Moncalieri nei procedimenti penali a carico di Riatto Luigi e Giordano Filomena iscritta ai nn. 869 e 994 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 114 e 149 dell'anno 1983;

11) ordinanza emessa il 18 novembre 1982 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Crunelli Michela ed altro iscritta al n. 931 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1982 dal Pretore di Parma nei procedimenti penali a carico di Nicoli Umberto iscritta al n. 942 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1983;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo;

udito l'Avvocato generale dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 15 dicembre 1981 (ord. 59/1982) il Pretore di Bologna dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, 77, primo e secondo comma della l. 24 novembre 1981 n. 689, sollevata subordinatamente dalla difesa, in relazione all'art. 3 Cost., nel processo penale contro cittadino algerino imputato del reato di cui all'art. 496 cod. pen.

La difesa, infatti, nei termini previsti dall'art. 77 della legge, e cioè prima che fossero compiute le formalità di apertura del dibattimento, aveva chiesto che il Pretore ritenesse innanzitutto applicabile all'imputato, nel caso di specie, la pena della multa, astrattamente comminata dall'art. 496 cod pen. in alternativa alla pena detentiva; che, dopo di ciò, decidesse di sostituire alla multa analoga misura pecuniaria alternativa, conseguentemente dichiarando l'estinzione del reato. Se, però, il Pretore non avesse ritenuto di addivenire in via interpretativa alla richiesta sollevava la difesa la detta questione incidentale tendente ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità costituzionale del citato art. 77 della legge, nella parte in cui non prevede applicazione di sanzione sostitutiva anche per l'ipotesi in cui sia comminata dal legislatore, per il reato per cui si procede, pena pecuniaria, da sola o in alternativa a quella detentiva, quando il giudice comunque decida di applicare la prima.

Il Pretore rilevava nell'ordinanza che il fatto di specie era effettivamente di modesta entità, per cui pena adeguata sarebbe stata senz'altro la pena pecuniaria nel suo minimo; che, però, esplicito e tassativo essendo il disposto di cui all'art. 53 della legge, che riserva esclusivamente alla pena detentiva la possibilità di sostituzione con sanzioni alternative, egli avrebbe dovuto respingere la richiesta; mentre avrebbe potuto accoglierla se il fatto commesso o il reato stesso fossero stati più gravi, e si fosse dovuta perciò applicare la pena detentiva.

Tutto ciò integra - secondo il Pretore - una disciplina irragionevole, perché discriminatrice proprio nei confronti di chi ha tenuto comportamento di più lieve disvalore, e perciò contrastante col disposto di cui all'art. 3 Cost.

Le altre sedici ordinanze di vari Pretori, pure richiamate in epigrafe, propongono tutte analoghe questioni, sia perché - come nel caso ora riportato - si tratta di ipotesi per le quali la pena pecuniaria é comminata in alternativa a quella detentiva, ma il Pretore ritiene adeguata l'irrogazione della prima

(Ordinanze nn. 481, 598, 864, 865, 866, 867, 869, 944/82), sia perché si tratta di fattispecie per le quali già in astratto il legislatore ha previsto la sola pena pecuniaria (Ordinanze nn. 329, 330, 382, 706, 732, 863, 931, 942/82) : per tutte la motivazione é sempre quella stessa adottata dal Pretore di Bologna.

Tuttavia, mentre alcuni giudici si limitano ad impugnare il solo art. 77, primo e secondo comma della legge (Ordinanze nn. 329, 330, 382, 481, 931, 944 e 942/82), le altre ordinanze impugnano, invece, direttamente o per relationem coll'art. 77, anche l'art. 53 primo comma della legge stessa.

Qualche Pretore, però, ha ritenuto d'investire direttamente o indirettamente anche altri articoli della legge.

Così il Pretore di Livorno che, colle ordinanze nn. 863 e 931 impugna anche l'art. 81 della legge: disposizione che, a suo dire - rifletterebbe ulteriormente la denunciata discriminazione attuata dall'art. 77, in quanto prescrive l'iscrizione nel casellario della...

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