Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 1984

RelatoreLivio Paladin
Data di Resoluzione13 Giugno 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 154

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con sei ordinanze emesse il 26 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ragusa sul ricorso di Fidelio Giuseppe, iscritte ai nn. 311, 312, 475, 476, 477 e 478 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 e n. 253 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota.

Ritenuto in fatto

  1. - Con sei ordinanze identicamente motivate - emesse il 26 ottobre 1981 (ma pervenute alla Corte l'8 aprile 1983) - l'adita Commissione tributaria di primo grado di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), "nella parte in cui non prevede, tra i requisiti per la nomina a componente delle Commissioni tributarie, quello della idoneità dei componenti a svolgere la funzione giurisdizionale così come prevista per i giudici togati"; e ciò, per pretesa violazione dell'art. 102 della Costituzione.

    In tutti i casi, infatti, la Commissione ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione proposta dal ricorrente, il quale aveva appunto richiamato l'art. 102 Cost., quanto al divieto di istituire giudici speciali, assumendo che la norma denunciata configurerebbe "Giudici assolutamente al di fuori dell'Ordinamento giurisdizionale e senza i requisiti richiesti da questo".

  2. - é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

    Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'idoneità dei componenti delle Commissioni tributarie di merito, nello svolgimento delle relative funzioni, sarebbe garantita dal complesso dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT