Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 1984
Relatore | Livio Paladin |
Data di Resoluzione | 13 Giugno 1984 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 154
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con sei ordinanze emesse il 26 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ragusa sul ricorso di Fidelio Giuseppe, iscritte ai nn. 311, 312, 475, 476, 477 e 478 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 e n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota.
Ritenuto in fatto
-
- Con sei ordinanze identicamente motivate - emesse il 26 ottobre 1981 (ma pervenute alla Corte l'8 aprile 1983) - l'adita Commissione tributaria di primo grado di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), "nella parte in cui non prevede, tra i requisiti per la nomina a componente delle Commissioni tributarie, quello della idoneità dei componenti a svolgere la funzione giurisdizionale così come prevista per i giudici togati"; e ciò, per pretesa violazione dell'art. 102 della Costituzione.
In tutti i casi, infatti, la Commissione ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione proposta dal ricorrente, il quale aveva appunto richiamato l'art. 102 Cost., quanto al divieto di istituire giudici speciali, assumendo che la norma denunciata configurerebbe "Giudici assolutamente al di fuori dell'Ordinamento giurisdizionale e senza i requisiti richiesti da questo".
-
- é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'idoneità dei componenti delle Commissioni tributarie di merito, nello svolgimento delle relative funzioni, sarebbe garantita dal complesso dei...
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