Sentenza nº 177 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 1984

RelatoreVirgilio Andrioli
Data di Resoluzione20 Giugno 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 177

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 424 (Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1977 dal Pretore di Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maccarrone Gaetano ed altri e il Comune di Catania iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno l977.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Catania e di Maccarrone Gaetano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 i1 Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Salvatore Scollo per Maccarrone, Luigi Pennisi per il Comune di Catania.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con distinti ricorsi depositati tra il 4 e il 18 marzo 1977 Maccarrone Gaetano e altri 13 lavoratori - premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Catania in cantieri scuola dallo stesso gestiti, alcuni con la qualifica di istruttore ed altri di aiuto istruttore, in periodi compresi tra il 1972 e il 1975 - chiesero al Pretore di Catania in funzione di giudice del lavoro la condanna dell'intimato Comune al pagamento di somme, il cui importo variava in riferimento alla durata dei rispettivi rapporti di lavoro, per differenza paga, ratei 13ma mensilità e premio annuo, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed indennità di anzianità in applicazione dell'allora vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dell'art. 36 Cost., con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese giudiziali.

II Comune di Catania, costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, chiese il rigetto delle domande assumendo, sulla base dei fogli paga che produceva, di aver integralmente corrisposto ai ricorrenti il trattamento economico previsto dalla l. 2 aprile 1968, n. 424 (Modifiche ed integrazioni della l. 19 gennaio 1955, n. 25 e della l. 29 aprile 1949, n. 264), e la condanna dei ricorrenti medesimi nelle spese giudiziali.

Riuniti i ricorsi, Maccarrone sollevò questione d'incostituzionalità, per contrasto con 14 art. 36 Cost., dell'art. 6 l. 424/1968, il quale 1) estendeva l'art. 59 ultimo comma d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (conv., con modificazioni, in l. 23 dicembre 1966, n. 1142) ai cantieri scuola previsti dalla l. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni (comma primo), II) disponeva che ai lavoratori avviati ai cantieri scuola fosse corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno - non cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione - di lire 1.400 integrato con lire 100 per il coniuge a...

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