Sentenza nº 246 da Constitutional Court (Italy), 05 Novembre 1984

RelatoreVirgilio Andrioli
Data di Resoluzione05 Novembre 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 246

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi) e dell'art. 18, comma secondo della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1977 dal Pretore di Bovino nel procedimento civile vertente tra Minervini Teresita ed altri e Angino Michele ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1978 dal Pretore di Castelvetrano nel procedimento civile vertente tra Sciacca Rosa ed altri e Calefati Guido, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno 1978;

3) n. 3 ordinanze emesse il 18 maggio 1982 dal Pretore di Francavilla Fontana nei procedimenti civili vertenti tra Bruno Giuseppe e Nicola e Carissimo Luigi, Gatti Rosario e Carissimo Luigi, iscritte ai nn. 594, 595, 596 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 53 dell'anno 1983;

4) n. 2 ordinanze emesse il 20 ottobre e 23 novembre 1982 dal Pretore di Francavilla Fontana nei procedimenti civili vertenti tra Calabretti Donato e Filomeno Margherita e Carissimo Maria Luisa, iscritte ai nn. 23 e 24 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Minervini Teresita ed altro c/Lenoci Agostino ed altro, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 7 febbraio 1977 (notificata il 18 e comunicata il 22 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 134 del 18 maggio 1977 e iscritta al n. 152 R.O. 1977) nel procedimento civile in cui Minervini Teresita e altri, concedenti nell'enfiteusi costituita con atto 27 maggio 1954 per not. Maulucci, avevano chiesto la condanna, al pagamento del canone risultante dall'atto costitutivo, degli utilisti Angino Michele e altra, i quali ebbero ad opporre che il canone convenzionale più non era applicabile a seguito della l. 18 dicembre 1970 n. 1138 (Nuove norme sull'enfiteusi) instando per la reiezione della domanda attrice, il Pretore di Bovino ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 42 comma terzo Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 (sopravvenuta nel corso del giudizio), il quale aggiunse all'art. 2 l. 1138/1970 ("Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto. // Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese") altro comma ("In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841 e successive modifiche e integrazioni") per la parte con cui, premessa la disapplicazione del principio del divieto della revisione dei canoni enfiteutici per le stipulazioni avvenute successivamente al 28 ottobre 1941, non era stata inserita la facoltà dell'esercizio del diritto di revisione del canone prevista dall'art. 962 c.c. sempreché ne sussistessero le condizioni previste nell'ultima parte (art. 962 abrogato in virtù dell'art. 18 l. 22 luglio 1966 n. 607), motivando che I) a seguito della C. cost. 145/1973 la misura del canone poteva essere determinata sulla base non più degli estremi catastali, ma della quindicesima parte del prezzo di affranco, II) dopoché a seguito della C. cost. 37/1969 era d'uopo distinguere tra enfiteusi costituite prima e enfiteusi costituite dopo l'entrata in vigore del terzo libro del codice civile (28 ottobre 1941) al fine di applicare a quelle l'immutabilità del canone e non a queste, tra cui era compresa l'enfiteusi dedotta in giudizio, la Corte costituzionale, investita della questione d'illegittimità dell'art. 2 l. 1138/1970, ne aveva dichiarato l'illegittimità enunciando il principio che il canone, anche per le enfiteusi stipulate successivamente alla entrata in vigore del codice civile, doveva commisurarsi alla quindicesima parte del capitale di affranco, e "suggerendo" - tale l'espressione adottata dal giudice a quo - l'utilizzazione dei valori stabiliti dall'art. 18 l. 21 ottobre 1950 n. 841 (Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), III) poiché nel comma aggiunto, in virtù dell'art. 1 l. 270/1974, all'art. 2 l. 1138/1970, non si avvertiva alcun riferimento all'art. 962 c.c. - sempre ad avviso del Pretore - rimasto in vigore per effetto della disapplicazione, alle enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, dell'art. 18 l. 607/1966, si sarebbe verificata la conseguenza, reputata contraria alla Costituzione della C. cost. 53/1974, che, cioé, si potessero in concreto effettuare espropriazioni senza equo indennizzo.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 2 giugno 1977, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato, a giustificazione della conclusione di infondatezza della questione, ha in linea preliminare evidenziato la successione delle discipline normative e delle sentenze rese dalla Corte costituzionale: I) la l. 22 luglio 1966 n. 607, con la quale fu statuito che tutti i canoni enfiteutici non potessero superare l'ammontare del reddito dominicale e che l'affrancazione si dovesse effettuare con il pagamento di quindici annualità del canone così determinato, II) la sent. 37/1969, con la quale la Corte...

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