Sentenza nº 300 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 1984

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione28 Dicembre 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 300

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 3 maggio 1966 n. 437 (Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965) e artt. 1 e 2 legge 6 aprile 1977 n. 150, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1982 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Cecovini Manlio iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1982 dal Giudice istruttore del tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Almirante Giorgio iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

  1. - Con ord. 16 aprile 1982 (n. 286/83 Reg. ord.) il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Venezia, procedendo contro Giorgio Almirante, membro sia del Parlamento nazionale che del Parlamento europeo, sollevava questione di legittimità costituzionale della l. 3 maggio 1966 n. 437, nella parte in cui estende ai membri del Parlamento europeo le prerogative di cui all'art. 68 comma secondo Cost., ritenendola in contrasto sia con il predetto art. 68 comma secondo che con gli artt. 3, 112 e 138 Cost..

    Riferisce il Giudice nell'ordinanza che il predetto Giorgio Almirante il 21 giugno 1980 é stato indiziato di favoreggiamento aggravato nei confronti di Carlo Cicuttini, imputato del delitto di strage. A seguito di ciò, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia il 15 luglio successivo chiedeva l'autorizzazione a procedere tanto al Parlamento nazionale quanto al Parlamento europeo. Il 1 luglio 1981 il Parlamento nazionale concedeva l'autorizzazione richiesta, mentre il Parlamento europeo non dava risposta alcuna. Riteneva allora il Giudice di sollevare la questione più sopra enunciata così argomentando.

    L'art. 10, lett. a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica della Comunità europea, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 e ratificato con legge 3 maggio 1966 n. 437, sancisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano "sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese". In altri termini, per quanto concerne lo Stato italiano, vengono estese ai parlamentari europei le prerogative riservate ai nostri parlamentari dall'art. 68 della Costituzione. Senonché, secondo il giudice "a quo", la legge 3 maggio 1966 n. 437, con cui é stato ratificato il Trattato (e il Protocollo ad esso allegato), essendo legge ordinaria, e perciò fonte di produzione giuridica di rango sub-costituzionale, é chiaramente inidonea ad operare innovazioni nell'ambito delle norme costituzionali. Per di più, l'art. 68, comma secondo, Cost. non é suscettibile di applicazione estensiva essendo norma di carattere eccezionale e derogatoria a numerosi principi costituzionali, quali quelli di cui agli artt. 3, 25, 54, 101, 104 e 112. Secondo l'istruttore, la tassatività delle ipotesi di cui all'art. 68 Cost., sia in relazione ai soggetti beneficiari che ai provvedimenti e alle autorità indicate, non può che ritenersi assoluta. Ne consegue che qualsiasi ampliamento dei soggetti beneficiari si traduce in una integrazione costituzionale, che si sarebbe potuta operare solo con legge formalmente costituzionale, e non dunque con la legge impugnata. Tant'è vero che - osserva il Giudice remittente - allorquando il legislatore ha dovuto ampliare la sfera di applicabilità dell'art. 68 comma secondo Cost. a garenzia dei giudici costituzionali, ha emanato una legge formalmente costituzionale (art. 3, terzo comma, della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1).

    Ma, secondo il primo Giudice, il contrasto non si limiterebbe agli artt. 68, secondo comma, e 138 Cost., ma riguarderebbe anche gli artt. 3 e 112. Mentre, però, non spiega l'ordinanza quale sarebbe l'incompatibilità concernente l'art. 3 Cost., afferma l'Istruttore che il 112 verrebbe in causa in quanto l'azione penale obbligatoria, benché regolarmente iniziata dal Pubblico Ministero, non può poi essere proseguita dal Giudice istruttore.

    D'altra parte, ad avviso dell'ordinanza, una siffatta estensione della prerogativa non troverebbe alcuna giustificazione sotto il profilo storico, sociale e politico, in quanto la garenzia accordata dall'art. 68, secondo comma riguarderebbe l'ambito dei rapporti fra i poteri dello Stato italiano.

    Né potrebbero in contrario invocarsi gli artt. 10 e 11 della Costituzione.

    Non l'art. 10, dal momento che non esiste in materia una norma internazionale generalmente riconosciuta, mentre la norma "pacta sunt servanda" non sarebbe di per sé idonea a sostenere la tesi dell'esautorazione del Parlamento quale organo legislativo costituzionale.

    Non l'art. 11, che é solamente una "disposizione costituzionale di indirizzo" che lascia perciò impregiudicata la ripartizione delle competenze legislative: specie in uno Stato a costituzione rigida come quello italiano, ove occorrerebbe una serie di dimostrazioni univoche e concordanti per poter ritenere fondata la cd. autorizzazione preventiva dell'art. 11 Cost. a innovare nel campo delle fonti di produzione del diritto.

    Ben é vero che la Corte Costituzionale, con la sentenza 183/73, ha ritenuto che in base all'art. 11 Cost. sono state consentite limitazioni di sovranità per il conseguimento delle finalità proprie di ogni trattato. Ma - avverte il remittente - nel caso di specie tale presupposto non esiste perché si verte in tema estraneo alle finalità della Comunità europea, trattandosi di materia che si incentra nell'obbligo del giudice di procedere penalmente, e nel diritto dell'indiziato a vedere accertata o esclusa la propria penale responsabilità.

    D'altra parte, l'art. 11 é applicabile soltanto "in condizioni di parità con gli altri Stati", mentre il Consiglio costituzionale francese ha deciso nel 1976 che "se un impegno internazionale comporta una clausola contraria alla Carta costituzionale l'autorizzazione a ratificarlo o approvarlo non può intervenire che dopo revisione della Costituzione".

  2. - Con ordinanza 18 dicembre 1982 il Pretore di Trieste, nel procedimento penale contro Cecovini Manlio, imputato del delitto di diffamazione aggravata, sollevava analoga questione di legittimità costituzionale sia nei confronti degli artt. 1 e 2 della l. 3 maggio 1966, n. 437, sia nei riguardi degli stessi articoli della l. 6 aprile 1977 n. 150, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.: e ciò nella parte in cui introducono nell'ordinamento italiano il disposto di cui all'art. 10, lett. a) del citato Protocollo 8 aprile 1965 della Comunità europea, conseguentemente estendendo ai cittadini italiani membri del Parlamento europeo l'istituto dell'autorizzazione a procedere.

    Riferiva il Pretore che, espletati i preliminari atti istruttori si ravvisava la necessità di contestare al Cecovini il reato con ordine di comparizione: essendo, però, il Cecovini deputato al Parlamento europeo, si sarebbe dovuto avanzare richiesta di autorizzazione a procedere a norma delle leggi impugnate.

    é opportuno, tuttavia, precisare a questo punto che l'Atto della Comunità europea, approvato con gl'impugnati artt. 1 e 2 della l. 6 aprile 1977 n. 150, si limita a richiamare all'art. 4, per i deputati che sarebbero stati eletti nell'anno 1978, le cennate disposizioni del Protocollo del 1966, approvato colla legge n. 437/1966.

    Ad avviso del Pretore l'incompatibilità delle leggi impugnate con l'art. 2 Cost. dipenderebbe dalla constatazione...

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