Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 09 Febbraio 1983

RelatoreLeopoldo Elia
Data di Resoluzione09 Febbraio 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 30

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile; 2) degli artt. 1, n. 1, e 2, comma 2, della detta legge 13 giugno 1912, n. 555, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Bettalli Maria Silvia, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978;

2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale per i minorenni di Milano sul ricorso proposto da Velonas Sotiris, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981;

3) ordinanza emessa il 18 febbraio 1981 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pincella Anna Maria, esercente la patria potestà sul figlio minore Rahmani Ahmed e l'Amministrazione degli Affari Interni, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 16 dicembre 1981.

Visti l'atto di costituzione di Pincella Anna Maria e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale per i minorenni di Firenze, decidendo su un'istanza per la dichiarazione di decadenza della potestà del padre su figlio naturale riconosciuto da madre italiana e da padre portoghese, rilevato che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione la legge portoghese, in virtù dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978, sollevava questione di legittimità costituzionale di tale norma e dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Osservava al riguardo che a giustificare sia l'attribuzione della cittadinanza del padre al figlio naturale sia la preferenza della legge di nazionalità del padre per regolare i rapporti tra genitori e figli sarebbe vano invocare il principio di salvaguardia dell'unità familiare posto dall'art. 29 della Costituzione, trattandosi nella specie di filiazione naturale cui tale principio é estraneo. In realtà la scelta del legislatore sembra ispirata, come in altra specie si é espressa la Corte costituzionale con sentenza numero 87 del 1975, alla "concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica, (...) concezione che non risponde anzi contrasta coi principi della Costituzione, che attribuisce pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di sesso".

    Una corretta applicazione del principio di eguaglianza, invece, dovrebbe importare che il figlio naturale é cittadino italiano per nascita non solo se é figlio di padre (naturale) italiano ma anche quando é figlio di madre (naturale) italiana, indipendentemente dal non - riconoscimento paterno o dal fatto che, per la legge nazionale del padre naturale, il figlio non possa seguire la cittadinanza paterna: d'altronde il fenomeno della doppia cittadinanza - peraltro, introdotto dall'art. 143 ter del codice civile relativamente alla donna italiana che sposi uno straniero - non sarebbe più un problema in un'epoca quale é la nostra.

    Lo stesso discorso varrebbe per l'art. 20 preleggi: scegliere la legge nazionale del padre naturale quale quella che regola i rapporti tra genitori e figli, anche quando il figlio é riconosciuto dalla madre di diversa cittadinanza, sarebbe discriminatorio per la donna, la quale ha il diritto costituzionale garantito ad una posizione di eguaglianza rispetto all'uomo.

    La scelta in questione sarebbe poi ulteriormente discriminatoria fra figli naturali minori e figli legittimi minori di genitori di cittadinanza diversa. Infatti mentre questi ultimi, in caso di scioglimento del matrimonio dei genitori, divengono cittadini italiani se la madre italiana esercita su di loro la...

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