Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 1983

RelatoreAntonio La Pergola
Data di Resoluzione16 Marzo 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 54

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale:

  1. della legge approvata il 10 aprile 1975 e riapprovata il 23 gennaio 1976 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante "Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie in materia di agricoltura";

  2. della legge approvata il 17 dicembre 1975 e riapprovata il 26 febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Campania, recante "Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975 - Quarto provvedimento";

  3. della legge riapprovata il 31 marzo 1977 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente ospedaliero regionale ed integrazione delle leggi regionali 19.2.1975, n. 4, e 29.12.1975, n. 52";

  4. della legge approvata l'11 maggio 1978 e riapprovata il 24 giugno 1978 dal Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia, recante "Speciale finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazioni di un contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee";

  5. dell'art. 1 e dell'art. 4, comma secondo, del disegno di legge n. 641, approvato dall'Assemblea regionale della Regione Sicilia il 3 agosto 1979, recante "Provvidenze per i sali potassici".

    Giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorsi rispettivamente notificati l' 11 febbraio e il 17 marzo 1976, il 21 aprile 1977,l'11 luglio 1978 e l'8 agosto 1979, depositati in cancelleria il 20 febbraio e il 27 marzo 1976, il 29 aprile 1977, il 18 luglio 1978 e il 13 agosto 1979, iscritti ai nn. 8 e 14 del registro ricorsi 1976, al n. 10 del registro ricorsi 1977, al n. 18 del registro ricorsi 1978 e al n. 20 del registro ricorsi del 1979 e dei quali È stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 78 e 105 del 1976, n. 127 del 1977 e n. 208 del 1978 e n. 230 del 1979.

    Visti gli atti di costituzione delle Regioni Umbria, Campania, Valle d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia e Sicilia;

    udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

    uditi gli avvocati dello Stato Giorgio Azzariti e Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

    uditi l'avv. Fabio Dean, per la Regione Umbria, l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la Regione Campania, l'avv. Gustavo Romanelli, per la Regione Valle d'Aosta, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli - Venezia Giulia, e l'avv. Giuseppe Fazio, per la Regione Sicilia.

    Ritenuto in fatto

    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prodotto ricorso contro il Presidente della Regione Umbria per sentir dichiarare l'illegittimit‡ costituzionale della legge regionale approvata il 10 aprile del 1975 e riapprovata il 23 gennaio 1976, recante "Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie in materia di agricoltura".

      Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nell'impugnato testo normativo È indicata una mera partita di giro, non la fonte di copertura delle spese relative alle dette anticipazioni: il che implicherebbe l'inosservanza dell'art. 81 Cost.

      La Regione Umbria, costituitasi nel presente giudizio, deduce l'infondatezza della questione, rilevando, fra l'altro, come gli organi regionali hanno a suo tempo chiarito, di fronte ai rilievi formulati dal Commissario del Governo, che la semplice aleatoriet‡ del momento del recupero non intacca la sicurezza del finanziamento, con il quale si provvede alla copertura delle spese previste. Osserva inoltre la Regione che la legge umbra n. 12 del 1975 aveva adottato in una precedente occasione analogo meccanismo di spesa, senza che il Governo sollevasse dubbi di costituzionalit‡.

    2. - Altro ricorso del Presidente del Consiglio È proposto nei confronti del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Campania il 17 dicembre 1975 e recante: "Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975". Il suddetto disegno era rinviato dal Governo al Consiglio regionale e da quest'organo riapprovato il 26 febbraio 1976. La variazione introdotta nel bilancio del 1975 consiste in un aumento di 25 miliardi, relativamente sia allo stato di previsione dell'entrata, sia a quello della spesa. La difesa dello Stato afferma che l'impugnato disegno di legge manca di indicare la copertura della maggiore spesa cosÏ prevista, con il risultato di disattendere la prescrizione dell'art. 81 Cost.. La violazione di tale norma risulterebbe non solo dal testo normativo in questione, ma dalla relazione illustrativa e dalla lettera del Presidente della Giunta, in cui si d‡ conto dell'urgenza del provvedimento adottato e si indicano i mezzi per far fronte alla spesa che ne sarebbe derivata. Deduce infatti l'Avvocatura che, a parte il rilievo che la spesa non puÚ trovare copertura in atti diversi dalla legge, la Regione ha qui inteso disporre di somme, la cui erogazione non era stata nemmeno promossa con alcuna iniziativa dei competenti organi statali. Nella specie si avrebbe cosÏ l'aspettativa di una copertura futura ed eventuale e non quella, sostanziale ed attuale, prescritta ai sensi dell'invocato disposto della Costituzione.

      La Regione Campania, costituitasi in giudizio, osserva che il provvedimento di variazione del bilancio indica i mezzi della relativa copertura. Comunque, agli organi legislativi non sarebbe precluso di far riferimento ad entrate future, ai fini che contempla l'art. 81 Cost.. Inconferente, si osserva poi, È il richiamo del quarto comma di tale statuizione da parte del Governo, dal momento che ivi si fa riferimento a leggi diverse da quelle di bilancio e queste ultime formano invece oggetto della previsione del terzo comma dell'art. 81. In una memoria aggiuntiva prodotta in prossimit‡ dell'udienza, la Regione ha successivamente osservato che la copertura finanziaria della maggiore spesa era offerta dall'art. 14 della legge n. 386 del 1974, concernente l'istituzione del fondo nazionale ospedaliero: del quale, si dice, era stato alla Regione Campania assegnato, per l'anno 1975,il 20%, pari a 40 miliardi; la spesa prevista dal disegno impugnato, di soli 25 miliardi, sarebbe quindi risultata largamente coperta. Quanto al disposto del quarto comma dell'art. 81, che viene in rilievo nella specie, la Regione deduce che esso non implica la necessit‡ di accompagnare l'introduzione di nuovi oneri con quella di nuove entrate. Il legislatore potrebbe infatti far fronte alle spese attraverso fondi derivanti da entrate gi‡ previste dalla legislazione in vigore; nel caso in esame, i mezzi della copertura sarebbero previsti nella citata legge n. 386, nella quale si ravvisa quindi il titolo giustificativo del disegno impugnato. Nessun rilievo avrebbe invece la materiale detenzione da parte della Regione delle somme ad essa assegnate ai sensi della legge statale.

    3. - Il Presidente del Consiglio ha proposto ricorso contro il Presidente della Regione Valle d'Aosta, deducendo l'incostituzionalit‡ del disegno di legge, riapprovato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1977, recante "Apertura di credito su mandato a favore dell'ente ospedaliero regionale, ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4 e 29 dicembre 1975, n. 52". Il disegno impugnato...

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